Ici e Imu, benefici differenziati
Adifferenza dell’Imu, per l’agevolazione Ici sull’abitazione principale conta anche la prova contraria. Non è decisiva la residenza anagrafica per avere diritto al trattamento agevolato. Mentre per l’Imu il contribuente è tenuto a dimostrare la coesistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’immobile utilizzato dal nucleo familiare, per l’Ici era possibile fruire del beneficio fiscale fornendo qualsiasi prova, in assenza della residenza anagrafica. Se il contribuente ha prodotto all’amministrazione comunale ricevute di pagamento, fatture relative alle utenze, dichiarazioni di terzi, nonché documentazione attestante la partecipazione alle assemblee condominiali, non può essere contestato il diritto all’esenzione o alla detrazione d’imposta. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 20686 del 20 luglio 2021.
In base alla formulazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 504/1992, per la Suprema corte, «l’agevolazione prevista (…) per l’immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata (…) per la divergenza tra il luogo indicato e la residenza anagrafica del contribuente». In base a questa norma, per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La suddetta disposizione prescinde dal dato formale della residenza anagrafica e attribuisce rilevanza al «dato fattuale dell’effettiva dimora del nucleo familiare del contribuente». Secondo la Cassazione, va poi evidenziato che in seguito alle modifiche apportate all’articolo 8 è stato precisato che per abitazione principale del soggetto passivo s’intende «salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica». Il legislatore ha affermato il principio che, «ai fini della detrazione, l’abitazione principale non è necessariamente determinata dalla residenza anagrafica del contribuente e, con l’eccezione di salvezza, ha, quindi, espressamente sancito la possibilità della “prova contraria”, addossandone l’onere relativo alla parte interessata». Pertanto, per i giudici di legittimità, il beneficio non può essere escluso dalla residenza anagrafica del contribuente in un comune diverso da quello in cui è ubicato l’immobile utilizzato come prima casa e deve essere consentito all’interessato di fornire la prova, anche in sede giudiziale, di avere diritto al trattamento agevolato attraverso la produzione di «ricevute di pagamento, assemblee condominiali, dichiarazioni di terzi» e «fatture relative alle utenze domestiche», direttamente riferibili all’interessato. In effetti, ex lege, non è prevista alcuna limitazione relativamente alle prove sull’utilizzo del bene, che non essendo tipizzate possono essere fornite «con qualsiasi mezzo all’uopo idoneo, secondo le regole generali». Ne consegue che, per l’Ici la residenza anagrafica non può essere ritenuta decisiva ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale.
L’esenzione Imu. L’agevolazione Imu per l’abitazione principale, invece, non può essere riconosciuta se l’immobile non è destinato a residenza e dimora del nucleo familiare. Se i coniugi non sono separati o divorziati l’esenzione non spetta sul secondo immobile né se è ubicato nello stesso comune di residenza di uno dei coniugi né se si trova in un comune diverso. Inoltre, se vengono utilizzati di fatto due o più immobili come prima casa, l’esenzione spetta solo per un immobile. È richiesto l’accatastamento unitario dei due immobili per fruire dell’agevolazione. Questa è la regola che si applica all’imposta municipale. Principio ribadito di recente dalla Cassazione con l’ordinanza 17408 del 17 giugno 2021. Non è consentito all’interessato di fornire alcuna altra prova, per fruire dell’esenzione, diversa rispetto ai requisiti fissati dalla legge. Con quest’ultima pronuncia ha chiarito che nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare «resta unico, e unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale a esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della abitazione principale del suo nucleo familiare». La ratio della norma di legge, che fissa le condizioni, è quella di impedire che «la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici». Dunque, residenza e dimora abituale dei coniugi devono coesistere. Solo la separazione legale consente a moglie e marito di fruire del trattamento agevolato su due immobili diversi utilizzati come prima casa.
Nozione di abitazione principale e limiti. L’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati più immobili. Altrimenti, i singoli immobili sono soggetti a imposizione autonomamente, in base alla propria rendita. Altro limite posto all’agevolazione è quello riguardante l’utilizzo di più immobili. Ormai è chiaro che l’uso di fatto di due immobili come abitazione principale non consente di fruire dell’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale per entrambi. La prima casa deve essere costituita solo da un immobile. Per avere diritto all’agevolazione su immobili diversi, il contribuente deve provvedere al loro all’accatastamento unitario. Altrimenti, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente a imposizione. Il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare a prima casa. La Suprema corte al riguardo ha cambiato idea. In passato ci sono state interpretazioni divergenti tra Cassazione e ministero dell’economia e delle finanze. Per la Cassazione (sentenze 25902/2008; 3339 e 12269/2010) quello che contava era l’effettiva utilizzazione come abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, a prescindere dal numero delle unità catastali. Diversa era l’interpretazione ministeriale (circolare 3/2012), che oggi è in linea con la tesi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui dalla formulazione letterale dell’articolo 13 del dl 201/2011, che disciplina l’Imu, l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, venga utilizzato più di un fabbricato distintamente iscritto in catasto. Com’è noto, per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono esenti gli immobili adibiti a prima casa, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all’aliquota e alla detrazione. Non spetta l’agevolazione sull’abitazione principale se l’immobile non viene utilizzato da tutti i componenti del nucleo familiare. L’immobile deve essere adibito a dimora abituale di tutta la famiglia. L’utilizzo solo da parte di uno dei coniugi fa perdere il diritto a fruire dei benefici fiscali.
Va ricordato che tutte le norme agevolative sono di stretta interpretazione. Non è possibile andare oltre la loro formulazione letterale e il loro significato.
Il trattamento agevolato si estende anche alle pertinenze, che devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Alcuni vincoli sono posti, infine, anche alle pertinenze. È richiesta, infatti, la contiguità degli immobili. La commissione tributaria regionale di Milano (sentenza 3376/2018) ha sostenuto che non può essere riconosciuta l’esenzione Imu per il garage se la distanza dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale possa essere rimosso in qualsiasi momento secondo la convenienza del contribuente. È necessaria anche la contiguità spaziale per avere diritto all’esenzione. La distanza tra garage e abitazione fa venir meno il vincolo pertinenziale.
fonte italiaoggi

