Sfratto esecutivo, rebus sull’esenzione dall’Imu
Con la conversione in legge del dl n. 73/2021 (cd. sostegni-bis) è stata introdotta, all’articolo 4-ter, l’esenzione Imu, per l’anno 2021, relativamente agli alloggi per i quali è stata emessa, prima o dopo la data del 28/02/2020, una convalida di sfratto per morosità la cui esecuzione sia stata, poi, sospesa. L’ennesimo provvedimento di esenzione dall’Imu porta però con se alcune peculiarità e dubbi. In primo luogo esso è rivolto ai soli alloggi, quindi ne restano esclusi tutti quegli immobili locati che non hanno una destinazione abitativa. La norma nulla dice in merito alle pertinenze eventualmente locate anch’esse con l’alloggio, ma, per logica, si ritiene che l’esenzione possa essere estesa anche a queste.

Ulteriore aspetto «curioso» è da rilevarsi nel testo normativo laddove ci si riferisce alle persone fisiche che possiedono «un immobile, concesso in locazione», verrebbe da chiedersi, nel caso in cui il soggetto passivo Imu possieda più alloggi sottoposti a convalida di sfratto, se la norma di favore si applica solo a uno oppure a tutti. Anche in questo caso, per senso logico, si può ritenere che l’agevolazione riguardi tutti gli immobili che ricadono nella fattispecie. L’esenzione, poi, compete alle sole «persone fisiche», quindi restano esclusi dal beneficio gli alloggi che, sebbene interessati da una convalida di sfratto, siano di proprietà di persone giuridiche.

Nelle pieghe del testo si annida, poi, un altro aspetto rilevante: l’esenzione si applica per l’intero anno 2021 a prescindere dal fatto che il soggetto passivo sia rientrato o meno in possesso dell’alloggio. Quindi, ad esempio, se vi è stata la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di sfratto, ma il conduttore ha deciso, liberamente, di lasciare libero l’alloggio nel corso dell’anno 2021, al soggetto passivo potrebbe applicarsi l’esenzione Imu per l’intero anno 2021.

Ultima curiosità inerisce la disposizione contenuta nel comma 2, laddove si prevede il rimborso per coloro che hanno già versato la rata di acconto 2021 entro il 16/06/2021. Un primo aspetto rilevante riguarda il fatto che il rimborso non spetterebbe a coloro che abbiano versato tardivamente la rata di acconto (dopo il 16 giugno) anche nel caso si siano avvalsi del ravvedimento operoso. Inoltre il testo di legge precisa che sebbene sussista il diritto al rimborso della rata, occorre attendere uno specifico decreto Mef (da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione), attraverso il quale «sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma». Non è ben chiaro quali istruzioni debbano attendere i comuni per poter lavorare le istanze di rimborso. Come già accaduto per le altre norme di agevolazione Imu introdotte a seguito dell’emergenza Covid, anche questo recente provvedimento di favore fiscale lascia molte perplessità tra gli addetti ai lavori.

fonte italiaoggi