BREVI
CESSIONE CREDITI

Accordo quadro

tra Intesa ed Evolvere

Intesa Sanpaolo ed Evolvere Spa, Società Benefit, controllata da Eni gas e luce, hanno sottoscritto un accordo quadro per la cessione e l’acquisto di crediti d’imposta previsti dal Decreto Rilancio nell’ambito del Superbonus energetico al 110%. Lo annuncia una nota. La collaborazione con Intesa Sanpaolo prevede l’impegno della banca ad acquistare da Evolvere crediti d’imposta per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro con scadenza al 31 dicembre 2021. Evolvere potrà inoltre beneficiare di un finanziamento di Intesa Sanpaolo per la gestione del capitale circolante. «Grazie a questo accordo Evolvere – sottolinea la nota – vuole continuare ad offrire al proprio cliente finale residenziale l’opportunità di diventare un prosumer, ovvero un produttore e consumatore di energia da fonte rinnovabile, usufruendo del Superbonus, quindi senza alcun esborso economico».

GENERAL CONTRACTOR

Mandato senza rappresentanza

Nuovo via libera all’utilizzo del mandato senza rappresentanza da parte del general contractor nei rapporti con i professionisti che svolgono attività rilevanti ai fini del superbonus 110%, mentre resta “nel limbo” lo sconto in fattura per le prestazioni direttamente richieste dal committente e pagate, su delega di questi (mandato con rappresentanza), dal general contractor. Con la risposta a interpello 480/2021 l’Agenzia torna su uno dei temi “più gettonati” in ambito superbonus ma perde l’occasione per fornire uno dei chiarimenti maggiormente attesi. L’interpellante chiede conferma della possibilità di considerare le spese per la predisposizione dello “studio di fattibilità” degli interventi, realizzato e fatturato da un tecnico indipendente, fra le spese agevolabili con lo sconto in fattura, gestendo il rapporto secondo lo schema del mandato senza rappresentanza, regolato, ai fini Iva, dall’articolo 3, comma 3, del Dpr 633/72. Il tecnico fattura, quindi, la propria prestazione all’impresa mandataria che, a sua volta, mantenendo la medesima qualificazione oggettiva (ovvero, nel caso in questione, fatturandola con applicazione dell’Iva ordinaria), la riaddebita al condominio committente. Ferma restando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti per la detrazione, l’Agenzia conferma l’agevolabilità con sconto in fattura del riaddebito (come già anticipato con le risposte 254 e 261/2021), purché il “ribaltamento” del costo avvenga al netto di qualsiasi ricarico in favore del mandatario. L’Agenzia puntualizza che nella fattura del mandatario o in altra documentazione a supporto deve risultare descritto puntualmente il servizio rifatturato e riportato il nominativo del soggetto che lo ha reso (ovvero il professionista incaricato dal mandatario). Le Entrate non sembrano attribuire rilievo al fatto che, secondo la disciplina Iva, la rivalsa (articolo 18 del Dpr 633/72) e la relativa fatturazione (articolo 21) vanno sempre operate nei confronti del cliente ovvero sulla controparte del rapporto sinallagmatico, anche laddove il pagamento avvenga ad opera di un terzo (si veda la circolare 203/E/1994).