Superbonus con revoca indolore
Revoca del superbonus non passibile di sanzioni. Le numerose modifiche normative e i continui, quanto altalenanti, chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate (quasi 100 risposte a istanze di interpello) sono la testimonianza diretta di una situazione di incertezza normativa nella disciplina del 110% da poter configurare, nelle ipotesi meno gravi e più frequenti, le cause di non punibilità del contribuente.
Nello specifico le continue modifiche normative alla disciplina del superbonus e della cessione dei crediti (artt.119 e 121 del dl 34/2020) possono essere agevolmente riconducibili a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del dlgs 472 del 1997 in tema di cause di non punibilità.
La disposizione normativa da ultimo richiamata prevede infatti che «non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”.
Lo scenario in materia di superbonus del 110% è simile alle problematiche in tema di contestazioni sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo nei confronti del quale il ministero dello sviluppo economico, nel corso di una recente interrogazione parlamentare (si veda ItaliaOggi del 4 settembre scorso), ha recentemente invitato gli uffici a valutare l’applicabilità dell’esimente delle obiettive condizioni di incertezza.
Esaminando i due testi normativi sul superbonus si evince infatti che, nonostante siano in vigore da poco più di un anno, l’articolo 119 del dl 34/2020 ha subito ben otto modifiche, con la conseguenza che di tale testo normativo ne esistono ben otto diverse versioni, ciascuna in vigore per un determinato arco temporale.
Non va molto meglio per l’articolo 121 del dl 34/2020 che ha introdotto la possibilità della cessione a terzi del superbonus e di altre agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi. Ad oggi il testo in oggetto risulta essere stato modificato ben tre volte, con altrettante versioni normative in vigore pro rata temporis.
L’esame della produzione di documenti di prassi amministrativa sul tema è letteralmente da brivido a testimonianza della complessità delle disposizioni in oggetto, al momento della loro concreta applicazione pratica.
Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è stato istituito un apposito box nel quale sono contenute tutte le notizie, la modulistica e i chiarimenti forniti in materia.
Ad oggi i provvedimenti attuativi della suddetta disciplina sono cinque, due sono le circolari esplicative dell’Agenzia (n.24 dell’8/8/2020 e n.30 del 22/12/2020), due le risoluzioni oltre ad una guida esplicativa e ad una serie di risposte a Faq.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono presenti ben 92 risposte ad altrettante istanze di interpello aventi ad oggetto il superbonus.
In una situazione di questo genere, al netto delle situazioni più gravi e di possibile abuso della normativa che saranno perseguite con il massimo rigore dagli organi competenti, appare del tutto evidente come anche il contribuente in assoluta buona fede rischi comunque di commettere qualche errore.
In una pratica relativa al superbonus che verrà esaminata fra qualche anno, quando probabilmente la disciplina normativa si sarà definitivamente assestata, sarà infatti altamente probabile riscontrare qualche inesattezza o il mancato puntuale rispetto di tutte le prescrizioni previste.
In questi casi il rischio concreto che i contribuenti corrono è, oltre alla revoca del beneficio, anche la qualificazione del credito utilizzato come inesistente, con il conseguente e gravoso apparato sanzionatorio sia amministrativo che penale tributario.
In queste situazioni non dovrebbe negarsi, già in sede di recupero del bonus da parte della stessa Agenzia delle entrate, l’esimente sanzionatoria delle obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di superbonus del 110% e di cessione a terzi dello stesso.
fonte italiaoggi

