LA TESI ESPRESSA IN UNA NOTA DEL MEF CHE ASSIMILA LA CASA FAMILIARE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Esenzione Imu a maglie larghe
Il genitore affidatario dei figli non è tenuto a provare la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile per avere diritto all’esenzione Imu. La casa familiare, infatti, è stata assimilata con norma di legge all’abitazione principale. Il coniuge non affidatario dell’immobile non è tenuto a pagare l’Imu per la propria quota di possesso. Questa è la tesi espressa in una nota del ministero dell’economia delle finanze, che nel mese di agosto ha formulati dei rilievi in merito ad alcune scelte regolamentari deliberate dalle amministrazioni comunali e ha censurato alcune disposizioni adottate, tra cui quella riguardante gli obblighi che incombono sui genitori per il pagamento dell’imposta municipale, anche in caso di separazione o divorzio. Per il Mef, il coniuge affidatario è esonerato dal pagamento del tributo ex lege. L’esenzione, a differenza delle ipotesi in cui il contribuente intende fruire dei benefici per la prima casa, non è condizionata dalla prova della residenza anagrafica e della dimora abituale, in quanto la casa familiare è stata assimilata dal legislatore all’abitazione principale. Unico soggetto passivo dell’imposta municipale riguardo alla casa familiare assegnata con provvedimento del giudice «è il genitore affidatario dei figli in quanto titolare, ai soli fini dell’imposta in commento, del diritto reale di abitazione». L’articolo 1 comma 741, lett. c), n. 4) della legge di bilancio 2020 (160/2019), in effetti, dispone l’assimilazione all’abitazione principale della casa familiare, che è esente «ove classificata nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e assoggettata invece all’aliquota ridotta di cui al comma 748 in caso contrario». Pertanto l’esenzione o l’aliquota ridotta, quest’ultima per gli immobili di lusso, le ville e i castelli, si applicano a prescindere dalla dimostrazione da parte del genitore affidatario dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. Del resto, secondo il ministero, l’assimilazione non avrebbe alcun senso qualora fosse subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti ordinariamente, «atteso che l’immobile nel quale il genitore affidatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente costituisce già di per sé abitazione principale».
Al riguardo, il ministero ha precisato inoltre che il genitore non affidatario «ancorché eventualmente comproprietario dell’abitazione, è del tutto estraneo all’obbligazione tributaria». L’interpretazione ministeriale è finalizzata a rettificare la norma regolamentare adottata da un ente locale, nella parte in cui ha stabilito che si considera direttamente adibita ad abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, in quanto titolare del diritto di abitazione. Nel caso di contitolarità tra i coniugi è necessario verificare le singole quote di possesso. A giudizio del comune, «la quota del non assegnatario sarà imponibile, mentre quella dell’utilizzatore, laddove questi abbia residenza anagrafica e dimora nella casa medesima sarà esente alla stregua di abitazione principale». Per contrastare questa disposizione, che il ministero ha invitato a modificare, viene richiamata una circolare che ha fornito delle indicazioni sulla questione de qua. In particolare, la circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 ha chiarito che «l’individuazione della casa familiare viene effettuata dal giudice con proprio provvedimento non suscettibile di valutazione da parte del comune. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (per esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione».
Da ultimo, viene posta in rilievo la diversa formulazione letterale del citato comma 741 che, rispetto alla vecchia previsione contenuta nell’articolo 13 del dl 201/2011, nel disciplinare l’assimilazione all’abitazione principale non fa più riferimento «alla casa coniugale e al coniuge assegnatario». Ma «alla casa familiare e al genitore assegnatario». La ratio di questa diversa previsione è quella di evidenziare che nell’ambito dell’assimilazione, secondo la tesi ministeriale, «sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale».
Prima casa e pertinenze. Nella nota del ministero viene richiamata la nozione di abitazione principale, ai sensi di quanto previsto dal comma 741, per far emergere le differenze rispetto ai casi di assimilazione. Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono esenti gli immobili adibiti a prima casa, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all’aliquota e alla detrazione. L’agevolazione si estende anche alle pertinenze, che devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Alcuni limiti sono stati fissati anche per le pertinenze. Non può essere riconosciuta l’esenzione Imu per il garage se la distanza dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale possa essere rimosso in qualsiasi momento secondo la convenienza del contribuente. In questi casi manca il requisito della contiguità spaziale per avere diritto all’agevolazione fiscale. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Milano, sezione XXIV, con la sentenza 3376/2018. Per i giudici d’appello, «non può essere riconosciuta l’esenzione Imu per il garage se la distanza dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale può essere rimosso secondo la convenienza del contribuente, senza necessità di radicali trasformazioni per una diversa destinazione». Dunque, sussistono vincoli rigidi per fruire dei benefici fiscali sulle pertinenze della prima casa.
fonte italiaoggi

