Conti del 110% sulle unità risultanti dal catasto
La detrazione del 110% deve essere sempre calcolata sul numero di unità, di cui si compone l’edificio, presenti all’inizio degli interventi e come risultanti in catasto, incluse le pertinenze. Accesso al superbonus anche per la organizzazione di volontariato (OdV) che esegue gli interventi agevolati su un immobile ottenuto con una convenzione sottoscritta (e protocollata) con un comune. L’Agenzia delle entrate è stata nuovamente, e a più riprese, chiamata a fornire chiarimenti su alcune fattispecie (risposte nn. 608, 609 e 610) aventi a oggetto la detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020.

Con una prima risposta (n. 608/2021), l’istante, residente in Germania, ha dichiarato di possedere, in comproprietà con altri, un complesso immobiliare, con corte perimetrale esterna, composto da due unità A/2 (una al piano terra e una al primo piano) e da una unità C/6, per la quale è previsto un cambio di destinazione d’uso e il relativo accorpamento a una delle citate unità A/2, proprio nell’ambito degli interventi da eseguire, e ha chiesto se può fruire del superbonus del 110%.

Per l’Agenzia delle entrate, che ha richiamato le disposizioni vigenti, le risposte alle interrogazioni parlamentari (n. 5-05839/2021) nonché i recenti documenti di prassi (circ. 24/E/2020 e 30/E/2020), il contribuente può fruire della detrazione maggiorata del 110%, naturalmente nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l’esecuzione di ogni adempimento richiesto.

Ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, in particolare, devono essere considerate le tre unità immobiliari, di cui si compone l’edificio, inclusa la pertinenza, come risultanti in catasto all’inizio degli interventi edilizi.

Con il successivo parere (n. 609/2021), l’Agenzia delle entrate ha risposto a un condominio, composto da 343 unità immobiliari, censite sia come unità abitative (A/2), sia come uffici (A/10) in corso di costruzione (F/3) e opifici (D/1), il quale ha fatto presente che per ben oltre il 75% della superficie delle unità immobiliari sono destinate ad abitazione e che quelle in corso di costruzione (F/3) sono possedute interamente da una società e risultano allo stesso «grezzo avanzato» ovvero mancanti soltanto delle finiture (pavimenti, porte interne, sanitari e rubinetterie) e di voler eseguire interventi per il miglioramento energetico (impianto di riscaldamento), installazione di impianto fotovoltaico, installazione di batterie di accumulo e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

In presenza di tutte le condizioni previste dalla disciplina in commento, il detto condominio, a prevalente destinazione abitativa (composto da 89 unità nella categoria catastale A/2, 26 unità nella categoria catastale F/3, 5 unità nella categoria catastale A/10, un’unità nella categoria catastale D/1 e 222 unità nella categoria C/6), potrà fruire del 110% ma tenendo conto che per gli interventi trainanti di efficientamento energetico la detrazione dovrà essere determinata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione delle unità immobiliari residenziali e non, comprese le pertinenze, che compongono l’edificio con esclusione delle unità immobiliari in corso di costruzione (F/3) e nella considerazione che l’esecuzione, sulle parti comuni dell’edificio in condominio, di almeno un intervento trainante consente, a ciascun condomino, con la sola esclusione dei proprietari delle unità immobiliari censite in categoria F/3, di fruire del 110% per gli interventi trainati di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, tenendo conto del limite di due unità a condòmino.

Infine, con l’ultima risposta (n. 610/2021), l’Agenzia delle entrate ha analizzato la fattispecie riguardante una organizzazione di volontariato (OdV) riconosciuta dalla regione che, ai fini dello svolgimento della propria attività statutaria, ha sottoscritto con il comune una convenzione (scrittura privata registrata) per utilizzare un immobile di proprietà di quest’ultimo, confermando che in tal caso l’ente può accedere al 110% con riferimento agli interventi realizzati sull’immobile indicato.

Si precisa, infatti, che la convenzione stipulata nella forma della scrittura privata e la presenza di un sistema di protocollazione adottato dal comune per l’organizzazione di volontariato (OdV) costituiscono titolo idoneo anche per dimostrare la disponibilità in un momento anteriore a quello di sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.

fonte italiaoggi