Sul 110% il condomino fa da sé
Il condòmino o i condòmini, che hanno particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali e che vogliono beneficiare della detrazione maggiorata del 110%, possono manifestare, in sede assembleare, l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di ottenere le relative agevolazioni fiscali. Nel caso di non corretta fruizione del superbonus, però, la relativa responsabilità ricade sul condòmino o sui condòmini che ne hanno beneficiato. Così l’Agenzia delle entrate con risposta a interpello 620/2021.
La pubblica amministrazione istante ha fatto presente, innanzitutto, che in seguito all’alienazione del patrimonio immobiliare si è costituito un condominio formato anche da privati acquirenti di unità abitative e dalla stessa amministrazione, proprietaria di unità immobiliari abitative ancora invendute.
I nuovi proprietari hanno espresso il desiderio di fruire del superbonus del 110% per gli interventi sulle parti comuni ma, considerato che l’amministrazione non dispone dei fondi necessari per partecipare alla spesa e che non può fruire della detta detrazione maggiorata, la stessa amministrazione non concederà il proprio assenso, in assemblea, per la realizzazione di tali interventi ma, nel contempo, non si opporrà, in presenza di una valida deliberazione dell’assemblea condominiale, all’esecuzione dei detti lavori e, in particolare, all’accollo di tutte le spese da parte di uno o più condòmini, purché gli stessi esprimano parere favorevole al riguardo.
Pertanto, in considerazione dell’approssimarsi della prossima assemblea straordinaria del condominio (misto), l’ente chiede se la procedura indicata, quindi l’accollo totale delle spese da parte dei condòmini, risulta corretta, non prospettando alcuna soluzione interpretativa.
Con riferimento alla citata detrazione maggiorata del 110%, l’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, di aver fornito i relativi chiarimenti con una serie di documenti di prassi (circ. 24/E/2020, risoluzione 60/E/2020, circ. 30/E/2020 e risoluzione 28/E/2021) cui rimanda per i maggiori dettagli e di aver pubblicato numerose risposte agli interpelli sul proprio portale (www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus).
L’Agenzia delle entrate, tra l’altro, ricorda che il dl 104/2020, convertito con modifiche nella legge 126/2020 ha inserito il comma 9-bis nell’art. 119 del dl 34/2020 il quale stabilisce che le deliberazioni dell’assemblea di condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi riferibili, appunto, al superbonus e degli eventuali finanziamenti utilizzati, nonché l’opzione per la cessione e/o lo sconto, sono da ritenersi valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Non solo. Lo stesso comma 9-bis dispone testualmente che «le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condòmini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità (…) a condizione che i condomini ai quali sono imputati le spese esprimano parere favorevole».
Di fatto, le dette disposizioni appena richiamate, consentono al condòmino o ai condòmini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare, in sede assembleare, la volontà di accollarsi l’intera spesa riferibile a tutti gli interventi, anche per la quota di chi non aderisce, come nel caso dell’ente pubblico, con la certezza di fruire anche delle relative agevolazioni fiscali, con particolare riferimento anche alla detrazione del 110%; resta pacifico che, nel caso di una non corretta fruizione del superbonus, il responsabile rimane esclusivamente il condòmino o i condòmini che hanno beneficiato della detrazione.
Quindi, in conclusione, aspetto non contemplato nell’istanza di interpello, è che gli altri condòmini, diversi dall’amministrazione pubblica, potranno sostenere «interamente» le spese previste per gli interventi indicati e fruire dell’agevolazione fiscale, esprimendo parere favorevole a seguito di una delibera valida del condominio, ai sensi del comma 9-bis, dell’art. 119 del dl 34/2020.
fonte italiaoggi

