NON RESIDENTI Prima casa, agevolazioni più semplici
Agevolazioni prima casa con meno obblighi per il residente all’estero. Il cittadino italiano emigrato all’estero, che riacquista entro un anno l’immobile, non decade dall’agevolazione fruita per il primo acquisto anche se non trasferisce la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile riacquistato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 627 del 27/9/2021. Tra le condizioni per poter fruire del beneficio, occorre “che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”. La decadenza è evitata, se il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Per il cittadino emigrato all’estero, già in sede del primo acquisto, l’agevolazione spetta a condizione che l’immobile acquistato costituisca la prima casa nel territorio italiano, senza, peraltro, che sia necessario per l’acquirente stabilire entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato. Nel caso in esame, dunque, coerentemente con quanto previsto per la fruizione dell’agevolazione in sede di primo acquisto da parte del cittadino residente all’estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non è necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. Infatti, così come per il criterio della residenza, anche per la destinazione ad abitazione principale, non può essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all’estero e che, pertanto, si trovano nella impossibilità di adibire la casa acquistata “a propria abitazione principale”. La ratio della norma è quella di riconoscere, per i soggetti che lavorano all’estero, l’esonero del requisito della correlazione tra Comune di ubicazione dell’immobile e luogo di residenza.
fonte italiaoggi

