Lucernari difettosi installati da un condomino nel tetto comune: no al risarcimento danni

Qui la sentenza: Tribunale di Cosenza – sentenza n. 1783 del 07-09-2021

Se il condomino dell’ultimo piano realizza lucernari difettosi nel tetto comune non può pretendere poi dal condominio il risarcimento dei danni per le infiltrazioni nel suo appartamento causato dalle stesse nuove aperture con carenze costruttive.

Riferimenti normativi: artt. 1102 c.c

Precedenti giurisprudenziali: Trib. Napoli, Sentenza del 18/09/2002

La vicenda
Un condomino proprietario dell’appartamento all’ultimo piano lamentava infiltrazioni di acqua provenienti dal soffitto che avevano provocato macchie di umidità nel solaio e nelle pareti laterali. A fronte di tale situazione richiedeva al condomino di risolvere il problema ma non otteneva alcun risultato. Si rivolgeva allora al Tribunale a cui richiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità del condominio per il verificarsi delle infiltrazioni, con conseguente condanna del convenuto al pagamento dei danni materiali (all’immobile, ai mobili), nonché dei danni fisici, morali e da stress”. Per l’attore i danni erano da ricondursi a vizi nel rivestimento del tetto dello stabile comune, nonché alla scarsa manutenzione di pulizia delle grondaie. Al contrario i condomini erano convinti che i problemi dell’attore fossero riconducibili alla realizzazione da parte dello stesso condomino dell’ultimo piano di un lucernario sul tetto non a regola d’arte.

La questione
Se il condomino dell’ultimo piano realizza lucernari difettosi nel tetto comune può pretendere ugualmente dal condominio il risarcimento dei danni per le infiltrazioni nel suo appartamento causato dalle stesse nuove aperture?

La soluzione
Il Tribunale ha dato pienamente ragione ai condomini.

Il CTU nominato in corso di causa, infatti, dopo aver effettuato il sopralluogo, ha accertato che i fenomeni infiltrativi presenti nell’immobile dell’attore erano state causati dalle carenze costruttive e manutentive dei tre lucernari realizzati dall’attore. In particolare è risultato che dette infiltrazioni hanno danneggiato le parti lignee dell’abbaino e delle finiture (pittura – intonaco) del solaio di copertura della botola, penetrando all’interno dell’immobile dell’attore. Alla luce di quanto sopra il Tribunale ha rigettato le domande del condomino dell’ultimo piano, osservando come il soccombente dovesse imputare a sé stesso i danni derivatigli dalle infiltrazioni di acqua piovana.

fonte diritto.it