Anche le abitazioni di lusso sono residenze
Anche le unità immobiliari classificate nella categoria catastale di «lusso» A/1 sono considerate unità residenziali ai fini della verifica della prevalenza della destinazione abitativa dell’edificio ai fini dell’agevolazione superbonus 110%. E’ quanto contenuto nella circolare n. 30/E/2020 che chiarisce quest’ulteriore aspetto rilevante per una corretta gestione degli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali. Ma andiamo con ordine perché nel citato documento di prassi sono numerosi i chiarimenti in materia di condominio.

In primo luogo, con la risposta 4.4.1 l’Agenzia ribadisce quanto già espresso con la circolare n. 19/E/2020 in merito al compenso straordinario attribuito all’amministratore del condominio per la gestione della pratica del 110%. L’Agenzia afferma che tale compenso non può essere ammesso nelle spese che danno diritto alla detrazione (né all’opzione per la cessione o lo sconto in fattura), in quanto non è caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione poiché gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio.

Inoltre, la risposta 4.4.2 affronta invece la questione di come determinare se un edificio debba essere considerato a prevalente destinazione residenziale. Tale aspetto assume rilievo in quanto se si verifica tale condizione, per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni del condominio, tutte le unità immobiliari che lo compongono possono fruire della detrazione del 110%, ivi comprese quelle non residenziali anche se possedute da imprese o professionisti.

Per la prevalenza, l’Agenzia precisa che si deve verificare che più del 50% della superficie complessiva delle unità immobiliari sia destinata ad abitazione, precisando altresì che in tale conteggio si deve tener conto anche delle categoria abitative escluse dal superbonus del 110% (quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 e A/9).

In correlazione con il chiarimento anzidetto, nella risposta 4.4.4 l’Agenzia conferma che per la determinazione del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale (quale parametro per il conteggio del limite di spesa massimo agevolabile), si deve tener conto anche delle pertinenze e delle unità iscritte nella categoria A/1 presenti nell’edificio. Inoltre, qualora l’edificio sia a prevalente destinazione abitativa, nel conteggio devono essere considerate anche le unità immobiliari non residenziali (ad esempio immobili strumentali o merce di proprietà delle imprese). A completamento di quanto esposto, nella risposta 4.4.5 l’Agenzia conferma che nella determinazione delle unità immobiliari rilevanti per il conteggio del limite massimo di spesa si deve tener conto anche delle pertinenze, risultando irrilevante la circostanza che le stesse siano o meno servite dall’impianto termico oggetto di sostituzione.

fonte italiaoggi