Niente imposta di registro sull’indennità
Non è dovuta alcuna imposta di registro sulle somme corrisposte a titolo di indennità tra le parti contraenti di un contratto di locazione non essendo questa oggetto di specifica pattuizione soggetta a necessaria registrazione.

È ciò che si evince dalla vertenza trattata con la sentenza n. 2498/11/2021 della Ctr del Lazio, depositata lo scorso 13 maggio.

L’imposizione oggetto del giudizio alla quale si era opposta una srl contribuente nasceva, per l’imposta di registro, nella misura dell’1% su una controprestazione relativa a un contratto di locazione registrato nel 2006 con la Asl viterbese.

In accoglimento del ricorso di primo grado, la Ctp qualificava quella controprestazione come di carattere risarcitorio poiché costituiva invero una indennità di occupazione dovuta in relazione alla perdurante detenzione dei beni locati anche dopo la cessazione degli effetti di quel negozio. Ciò, però, secondo i giudici di prime cure, non comportava la debenza dell’imposta di registro pari all’1% di quella somma, al contrario di quanto invece continuava ad affermare l’Agenzia delle entrate, che appellava la sentenza. Secondo l’ufficio il pagamento di quell’indennità non aveva natura risarcitoria ma locatizia, trattandosi di una somma che il conduttore è tenuto a corrispondere, sia per il periodo antecedente sia per quello successivo al rapporto di locazione, e che deve essere commisurata al canone convenzionale stabilito dai contraenti.

La Ctr ha respinto il gravame dell’amministrazione, in primis osservando come, al tempo della corresponsione di quelle indennità di occupazione, nessun contratto fosse più in essere tra le parti, rilevando che ai fini dell’imposta pretesa un contratto avrebbe dovuto comunque esserci stante il fatto che uno dei due contraenti, la Asl viterbese, era soggetto pubblico e quindi ogni tipologia di negozio con lo stesso stipulato avrebbe necessitato della forma scritta. A ciò aggiungeva che, comunque, la responsabilità del conduttore per il ritardo nella consegna della cosa locata non poteva non avere natura risarcitoria come assunto dall’appellante, stante il fatto che il corrispettivo era dovuto ex lege proprio in virtù di un obbligo che attiene allo scioglimento del contratto. Per tali ragioni, in assenza di un atto da registrare, l’imposta di registro non era dunque dovuta, ha concluso il collegio regionale laziale, neppure a titolo di atti diversi soggetti all’obbligo di registrazione ed aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Nicola Fuoco

(…) L’appello è infondato, per le ragioni che seguono.

In punto di fatto occorre chiarire che: a) dopo la cessazione degli effetti negoziali del contratto di locazione alla data del 7/08/2012 (…), nessun contratto è stato stipulato tra la Asl e la proprietà dell’immobile C. D. srl; b) la Asl ha continuato a detenere l’immobile fino all’anno in esame (2015), corrispondendo alla C. D. srl somme via via deliberate dalla Asl a titolo di «danno per ritardata restituzione» ex art. 1591 cc (…).

Più in particolare tenuto conto che nella fattispecie una delle parti è un soggetto pubblico (la Asl di Viterbo), e quindi diversamente da contratti o occupazioni sine titulo tra privati per i quali possono valere anche atti negoziali conclusi verbalmente, va aggiunta la generale considerazione in diritto, secondo la quale «i contratti conclusi dalla p.a. richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti. (…) La proposta e l’accettazione possono, comunque, essere contenute in documenti distinti, purché siano poi consacrate in un unico testo» (da ultimo Cass. n. 7478/2020). (…)

Proprio la natura risarcitoria ex lege delle somme dovute ai sensi dell’art. 1591 cc induce il collegio a ritenere che in tal caso non essendovi una specifica pattuizione tra le parti non vi sia quindi un «atto» da registrare.

Invero sembra condivisibile sostenere che «l’obbligazione di corrispondere tale indennità non si colloca sul piano del sinallagma contrattuale perché sorge quando il rapporto è già cessato», «quale obbligazione ex lege attinente allo scioglimento del contratto» (si veda mutatis mutandi Cass. 29180/2019, con riferimento all’indennità ex art. 34 della I. n. 392 del 1978 in tema di Iva, in motivazione è richiamata anche l’indennità in parola ex art. 1591 cc).

Nella specie, dunque, non si è di fronte a un caso dì omessa registrazione di un atto (cfr. Cass. Su n. 23601/2017), che comunque emerga ai sensi degli artt. 20 – 22 dpr n. 131 del 1986, ovvero (in mancanza) in un caso di sentenze di condanna o di riconoscimento di diritti (per cui è dovuta l’imposta ex art. 8 della tariffa), ma dell’assenza dell’atto stesso da registrare.

Tenuto conto dell’assenza di un «atto» (da registrare), l’imposta di registro (che è imposta «sull’atto») non è dunque dovuta, neppure a norma dell’art. 9 della tariffa («atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale»), norma che anch’essa sì riferisce comunque ad «atti» (sia pure «diversi») per i quali sussiste l’obbligo di registrazione. (…)

fonte italiaoggi