Riscaldamento autonomo, stop ai tubi su spazi altrui

Quando in un condominio viene rimosso il riscaldamento centralizzato e autorizzata l’installazione di quelli autonomi, ciò non giustifica interventi su proprietà altrui per collocare tubi. Lo ha precisato la Cassazione nella sentenza 27375/2021 depositata l’8 ottobre.

Alla Suprema corte si era rivolta una condomina che aveva installato un impianto autonomo di riscaldamento facendo passare le tubature su proprietà altrui e praticando fori di sensibili dimensioni sui muri del terrazzo annesso all’appartamento. Pertanto il possessore di quest’ultimo l’aveva citata in giudizio e aveva ottenuto il riconoscimento delle sue istanze sia in primo che in secondo grado. Alla Cassazione perciò la condomina si era rivolta adducendo ben 13 motivi di dissenso.

Ragioni tutte inammissibili secondo la Suprema corte che riconosceva invece le motivazioni del possessore del terrazzo, certamente non condominiale come la condomina sosteneva, ma a cui si accedeva nnsolo dall’appartamento dell’altro condomino . In particolare la Suprema corte respingeva la necessità di listisconsorzio di tutti i condòmini trattandosi di giudizio possessorio che come tale riguardava solo gli interessati.

Irrilevante anche la presunta violazione dell’articolo 1130 Codice civile sollevata dalla ricorrente in considerazione del fatto che i giudici di merito non avevano tenuto conto delle disposizioni contenute nelle delibere dell’assemblea. Queste ultime disponevano la dismissione dell’impianto centralizzato di riscaldamento e autorizzavano l’installazione, da parte dei singoli condomini, di impianti autonomi, ma, precisa la Corte, non erano oggetto di causa. In ogni caso, puntualizzano i giudici di legittimità, le delibere non contenevano disposizioni tese a ledere il pacifico possesso bensì «autorizzavano solo i singoli condòmini ad installare impianto autonomo di riscaldamento non anche a farlo collocandolo, in tutto o in parte, su bene in possesso ad altri».

fonte sole24h