Bonus restauro alle case storiche
Gli immobili di interesse storico e artistico potranno ottenere un credito d’imposta del 50% a valere sulle opere di restauro e altri interventi conservativi effettuati nel 2021 e nel 2022. Il bonus potrà essere concesso fino al limite di spesa di 100.000 euro per ogni immobile di proprietà di persone fisiche non solo per il restauro in senso stretto, ma anche per la realizzazione di impianti e la rimozione di barriere architettoniche e potrà essere utilizzato in compensazione o essere ceduto. È quanto prevede il decreto del ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, attuativo dell’art. 65 bis del decreto Sostegni bis (d.l. 7/2021, convertito dalla legge 106/2021), che ha istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al dlgs 42/2004, anche in ragione della crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. La dotazione messa a disposizione del decreto Sostegni bis è di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (fino ad esaurimento delle risorse). Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa e che la pratica venga corredata dall’attestazione di un professionista. Domande a febbraio 2022.
Destinazione del bonus. Il Fondo per il restauro, finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell’art. 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al d.lgs. 42/2004, opera a favore delle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di interesse storico e artistico, mediante il riconoscimento di un credito d’imposta per i costi sostenuti negli anni 2021 e 2022. Sono ammissibili al bonus le spese per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50% degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del credito di 100.000 euro. Il bonus spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa. Sono esclusi dal bonus gli immobili utilizzati nell’esercizio di impresa, arte o professione, mentre si attendono chiarimenti per quanto riguarda gli immobili utilizzati ad uso promiscuo. l’ammissibilità delle spese necessità l’attestazione di un professionista.
Utilizzo del credito. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (art. 17, d.lgs. 241/1997, a decorrere dal riconoscimento dello stesso, non è cumulabile con alcun altro contributo o finanziamento pubblico ed è incompatibile con la detrazione del 22% per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (art. 15, comma 1. lett. g del Tuir). Inoltre, il bonus può essere ceduto, anche solo in parte, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari.
Domande. Le istanze andranno presentate nel mese di febbraio, per i lavori chiusi l’anno precedente (entro il 28 febbraio 2022 andranno presentate le domande per i lavori effettuati nel 2021), mentre l’invio dovrà avvenire esclusivamente in via telematica al Ministero dei beni culturali, in quanto saranno le Sovrintendenze a curare le istruttorie, verificandone ammissibilità delle spese agevolabili. Entro il 31 dicembre 2021 il ministero metterà a disposizione degli interessati i moduli e gli allegati necessari per la presentazione delle istanze.
fonte italiaoggi

