Rate scadute in unica soluzione
Confermato il posticipo delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio. Tutte le rate scadute nel 2020 e nel 2021, già oggetto di proroga, potranno essere pagate in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre. Si conferma, in aggiunta, anche la tolleranza dei cinque giorni di ritardo.
Il decreto legge 146/2021, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, dispone una proroga per il pagamento delle rate derivanti dalla rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, intervenendo, in particolare, sul comma 3, dell’art. 68 del dl 17/3/2020 n. 18.
Sulla base delle disposizioni richiamate, il citato comma 3 dell’art. 68 del dl 18/2020 viene interamente sostituito prevedendo che le rate da rottamazione dei ruoli, di cui agli articoli 3 e 5 del dl 119/2018 nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti, di cui ai commi da 184 e seguenti, dell’art. 1 della legge 145/2018, scadute nel corso del 2020 e del 2021, da pagare a determinate scadenze prefissate, devono essere pagate entro il 30/11/2021, se si tratta di quelle da corrispondere alla data del 28/02/2021, del 31/3/2021, del 31/05/2021 e del 31/7/2021.
Le citate rate, che beneficiano della proroga, però, non possono fruire di una ulteriore dilazione, si rende applicabile la tolleranza fissata in cinque giorni, di cui al comma 14-bis dell’art. 3 del dl 119/2018 e il pagamento di quanto dovuto, ovvero delle predette date, dovrà essere eseguito in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre.
Si ricorda che la citata e ulteriore proroga riguarda tutte le tipologie di rottamazioni, compreso il saldo e stralcio, operando sempre la tolleranza dei cinque giorni di ritardo.
Con un altro intervento, è stata introdotta l’estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo intercorrente tra l’1/09/2021 e il 31/12/2021 con la conseguenza che il termine per l’adempimento obbligatorio indicato nel ruolo, ai sensi del comma 2, dell’art. 25 del dpr 602/1973 è fissato in centocinquanta giorni, ai fini della determinazione degli interessi di mora, di cui all’art. 30 del medesimo decreto, e ai fini del termine dell’esecuzione, di cui al successivo art. 50.
Il comma 2-ter dell’art. 68 del dl 18/2020 viene modificato in modo tale che, limitatamente ai piani di rateizzazione già in essere alla data dell’8/3/2020 ovvero 21/2/2020 per i contribuenti residenti nei comuni della nota «zona rossa» o dell’inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente alla pandemia da Covid-19, terminato lo scorso 31 agosto, il numero delle rate che determinano la decadenza della rateizzazione, passano dalle attuali dieci a diciotto.
Per i provvedimenti in essere anteriormente all’inizio della sospensione si rende coerente, si legge testualmente dalla relazione tecnica, il numero delle rate mensili che, se impagate, determinato la decadenza della dilazione con la durata del periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito dell’Inps e dagli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all’agente della riscossione.
Di conseguenza, i detti provvedimenti di rateizzazione, le cui rate in scadenza nel periodo di sospensione potranno essere versate entro la fine del mese corrente (31/10/2021) al posto che entro il mese successivo il periodo di sospensione (entro il 30/9/2021), beneficiano dell’estensione anzidetta, da dieci a diciotto del numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza del piano.
fonte italiaoggi

