Super-sismabonus a effetto retroattivo

Se la richiesta del permesso a costruire è stata presentata in data anteriore alla delibera del comune che muta la zona sismica, senza l’attestazione preventiva, il contribuente potrà beneficiare della detrazione maggiorata del 110% per gli interventi antisismici, fermo restando il rispetto degli altri requisiti e degli adempimenti richiesti, per le spese sostenute successivamente alla data di effetto della detta delibera.

L’Agenzia delle entrate, con una risposta (n. 764/2021) a un preciso interpello, è intervenuta sul riconoscimento dell’agevolazione per interventi antisismici, di cui al comma 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013, anche al fine di ottenere il 110%, ai sensi del comma 4, dell’art. 119 del dl 34/2020, per cambio di zona sismica del comune in cui è collocato l’immobile oggetto degli interventi e della compravendita. L’Agenzia delle entrate, infatti, nella risposta in commento ha precisato che il sismabonus, compreso il super sismabonus del 110%, risulta fruibile per le spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto la delibera che sancisce il passaggio da zona sismica 4 a zona 3, a condizione che l’asseverazione preventiva necessaria, sia presentata prima della fruizione della detrazione fiscale e, quindi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale viene detratta la prima rata della detrazione; se il contribuente, inoltre, vuole esercitare l’opzione per la cessione e/o lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, dovrà presentare la citata asseverazione prima dell’esercizio di tale facoltà. L’Agenzia delle entrate, sul tema, è intervenuta più volte, con particolare riferimento al termine entro il quale deve essere depositata l’asseverazione di rischio sismico, redatta sul modello “B” allegato al dm 58/2017, al fine di beneficiare delle agevolazioni, di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013, anche nella misura maggiorata del 110%, di cui al comma 4 dell’art. 119 del dl 34/2020.

La conseguenza è, quindi, che in caso di mancato rispetto dei noti termini per la presentazione preventiva dell’asseverazione, non è possibile, per le Entrate, fruire di alcuna detrazione ma la citata lettura, piuttosto rigida e non condivisibile, non si estende al caso in cui l’asseverazione non sia stata tempestivamente depositata perché, al momento della presentazione del progetto, mancavano i presupposti per poter applicare la disciplina del sismabonus sugli interventi eseguiti, in quanto l’immobile oggetto dei lavori risultava posizionato in una zona sismica esclusa (tipicamente la zona sismica 4), successivamente riqualificata dall’ente competente in una zona destinataria delle citate agevolazioni (zone sismiche 1, 2 o 3). Nel caso indicato, di modifica in corsa della zona sismica, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto, a più riprese ancorché relativamente al “sismabonus acquisti”, (risposte n. 366/2021 e n. 624/2021), tempestiva la presentazione dell’asseverazione, sebbene eseguita successivamente all’avvio delle procedure autorizzatorie, ma comunque in data anteriore all’atto di compravendita.

fonte italiaoggi