Imu scontata quando la dimora è abituale
Le agevolazioni per l’Imu spettano a condizione che nell’abitazione principale il contribuente e il suo nucleo familiare abbiano, oltre alla residenza anagrafica anche la dimora abituale; condizione questa documentabile in via presuntiva con le utenze. Lo ha stabilito la sezione prima della Commissione tributaria regionale dell’Umbria nella sentenza n. 282/2021 e depositata in segreteria il 7 settembre scorso.

La vicenda riguarda un avviso di accertamento Imu per l’anno 2015; il comune, in assenza di dimora abituale della famiglia (marito e moglie), constatato che il marito era residente in un altro comune (con l’anziana madre) non aveva ritenuto spettanti le agevolazioni Imu richieste dalla contribuente e aveva notificato la maggior pretesa. Opponendo l’atto, la ricorrente assumeva di aver dimostrato la residenza nell’immobile, inoltre aveva prodotto le ricevute di pagamento delle utenze di luce, gas e acqua, telefono e canone TV dimostrando l’effettiva dimora nell’immobile.

La Commissione tributaria provinciale di Terni rigettava il ricorso. La decisione è stata completamente ribaltata dalla Commissione tributaria regionale dell’Umbria. Ai fini dell’agevolazione Imu, il concetto di abitazione principale è inserito nell’articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011 (decreto Monti) il quale dispone che «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».

Quindi affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale, sono necessarie tre condizioni: I) il possesso/proprietà o altro titolo reale quale per esempio l’usufrutto o il diritto di abitazione; II) la residenza anagrafica; III) la dimora abituale della famiglia.

Il collegio regionale ha ritenuto credibili le giustificazioni sulla diversa residenza del coniuge (assistenza alla madre anziana e motivi di lavoro) mentre non è stata contestata né smentita la circostanza che lo stesso coniuge rientri abitualmente nella abitazione con la moglie nei fine settimana. Inoltre, la dimora abituale nell’immobile è stata dimostrata in via presuntiva con le utenze. Accogliendo l’appello e annullando la pretesa, la Commissione regionale, considerando che i presupposti dell’agevolazione sono stati dimostrati solo in giudizio, ha compensato le spese di lite.

Benito Fuoco

(…) Il comune, con motivazione molto sintetica, ha contestato l’indebito ricorso all’esenzione per l’abitazione principale di cui all’art. 13, comma 2, L. n. 201 del 2011 in quanto l’immobile non costituirebbe dimora abituale della proprietaria e della sua famiglia.

La ricorrente ha dedotto di avere da sempre la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile di cui è proprietaria in Montecastrilli, ciò anche dopo il matrimonio avvenuto nel 2013, sebbene il coniuge abbia mantenuto la residenza anagrafica in Terni, presso un’abitazione in comproprietà insieme all’anziana madre; deduceva l’assenza di ogni intento elusivo (…).

La produzione documentale offerta dall’appellante dimostra in primo luogo che la S. ha la propria residenza anagrafica nell’immobile in questione ininterrottamente dal 27/10/2005; per quanto poi riguarda la necessità che l’immobile costituisca anche la dimora abituale e non la sola residenza anagrafica, sono state prodotte le ricevute di pagamento delle utenze di acqua, luce, gas, telefono e canone tv, per importi tali che dimostrano effettivi consumi e quindi effettiva e continuativa abitazione nell’immobile.

Il comune appellato ritiene che l’esenzione dall’imposta non possa essere riconosciuta in quanto la contribuente non avrebbe assolto all’onere, di cui è gravata, di dimostrare che l’immobile costituisce dimora principale anche dell’intera famiglia, peraltro costituita solo dai due coniugi.

La Commissione osserva che le motivazioni esposte dalla ricorrente per spiegare la diversa residenza anagrafica del coniuge sono verosimili e ragionevoli (necessità di assistenza alla madre anziana ed esigenze lavorative connesse all’attività esercitata di vendita ed assistenza macchine per ufficio), mentre non è stata contestata né smentita la circostanza che il coniuge rientri abitualmente nel fine settimana presso la casa di Montecastrilli.

D’altro canto, la «dimora abituale» è una situazione di fatto che, non potendosi ricorrere alla prova testimoniale, può essere dimostrata solo in via presuntiva sulla base di elementi quali, nella fattispecie, il consumo di energia elettrica, acqua e gas metano, il rapporto di coniugio che non richiede necessariamente la comune residenza anagrafica nel medesimo immobile, le deduzioni della parte, non specificamente contestate, sui motivi che hanno indotto i coniugi a stabilire residenze anagrafiche diverse.

Pertanto, l’appello del contribuente merita accoglimento (…)

fonte italiaoggi