RISPOSTE DELLE ENTRATE. SOTTOTETTO NON RISCALDATO FUORI DAL CALCOLO PER LA COIBENTAZIONE
Finestre sostituite con il 110%

Nel superbonus rientra anche la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, ma soltanto nel caso si tratti di sostituzione e non di nuova installazione. Per gli interventi di coibentazione del nuovo tetto, che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, ai fini del calcolo della superficie disperdente lorda non si deve conteggiare la superficie nelle ipotesi in cui il sottotetto non sia riscaldato.

Così due risposte delle Entrate sul 110%, con particolare riferimento alla demolizione del tetto e alla installazione di infissi e alle soglie di spesa per gli interventi eseguiti in un unico complesso formato da villette a schiera.

Con la prima risposta (n. 779/2021), l’Agenzia ha esaminato il caso di un contribuente che ha intenzione di eseguire un intervento di demolizione e rimozione del tetto preesistente con rifacimento dello stesso, al fine di realizzare un locale non abitabile da adibire a stenditoio-lavatoio, quale accessorio della propria unità abitativa sottostante.

L’Agenzia, dopo aver analizzato le indicazioni fornite e i documenti relativi, precisa che le spese sostenute per un intervento di isolamento termico del tetto, attraverso la demolizione e la ricostruzione dello stesso, a cura del proprietario di un’unità abitativa, con sottotetto non riscaldato, fruiscono della detrazione maggiorata del 110%

Al fine di poter beneficiare della detta detrazione, l’agenzia chiarisce che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda deve essere raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione anteriore all’intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno; si conferma, peraltro, che ai fini della puntuale determinazione della superficie disperdente lorda, non deve essere conteggiata la superficie del tetto nelle ipotesi in cui il sottotetto non sia riscaldato.

Inoltre, nel caso il proprietario proceda con la posa di infissi, il detto intervento potrà fruire del 110%, come intervento trainato, di cui al comma 2 dell’art. 119 del dl 34/2020, nel solo caso in cui sia prevista la sostituzione di componenti già esistenti o delle loro parti con esclusione nel caso in cui si tratti di nuova installazione.

Con la seconda risposta (n. 780/2021), l’Agenzia ha analizzato il caso di un proprietario di un immobile censito in categoria A/2, a destinazione abitativa, con relativa pertinenza C/6, funzionalmente indipendente, che fa parte di un immobile cielo-terra che compone un complesso di villette a schiera, anch’esse funzionalmente indipendenti, composte da un immobile censito in categoria A/2 e da una pertinenza in categoria C/2.Le Entrate precisano che, nel caso in cui un complesso di villette a schiera risulti configurabile quale condominio composito e unico, che non permette di intervenire sulla singola unità, i proprietari delle unità immobiliari (villette) possono fruire della detrazione del 110% per gli interventi antisismici posti in essere, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 citato, moltiplicando il limite di spesa unitario, pari a 96 mila euro, per il numero delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio, ricomprendendo nel calcolo anche le pertinenze; per la fruizione dell’agevolazione, però, si rende necessario che l’asseverazione del professionista attesti l’efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico considerando l’intero complesso di villette a schiera e non la singola villetta.Nel caso in cui, in assenza di demolizione e ricostruzione del complesso, siano posti in essere anche interventi trainati consistenti nella sostituzione degli infissi, gli stessi potranno fruire del 110% nel solo caso in cui la superficie totale degli stessi infissi, dopo l’intervento, risulti minore o uguale rispetto alla superficie che gli stessi presentavano anteriormente ai lavori, a garanzia del principio di risparmio energetico.

fonte italiaoggi