VISTO E ASSEVERAZIONE, FAQ NON AGGIORNATA
Superbonus, il fisco inciampa
Nell’aggiornare le risposte alle domande frequenti su visto di conformità e asseverazione sui bonus edilizi (si veda articolo a pag. 23), l’agenzia delle entrate non ha tenuto conto delle modifiche legislative intervenute con la legge di bilancio 2021. Nel rispondere a un contribuente comproprietario di un intero edificio composto da più unità familiari che vuole accedere al 110%, infatti, l’agenzia non tiene conto del fatto che, se l’edificio è composto da due a quattro unità immobiliari, l’intervento è assimilato al condominio e quindi può fruire del superbonus. L’intenzione dell’agenzia era, innanzitutto, quella di fornire i primi chiarimenti sul tema della cessione e sconto, con particolare riferimento agli obblighi introdotti dal dl 157/2021 (decreto Antifrode); sul punto, chiarimento assai importante, si precisa che gli obblighi introdotti dal detto decreto non si applicano ai contribuenti che, anteriormente al 12/11/2021 (data di pubblicazione in G.U. del provvedimento), hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto ai relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo, anche se la comunicazione non è stata ancora inviata. In aggiunta, con riferimento ai professionisti tecnici, viene precisato che gli abilitati all’attestazione della congruità delle spese per gli interventi ammessi al 110% possono rilasciare, per il medesimo tipo di intervento, anche la nuova attestazione di congruità, introdotta dall’art. 1 del dl 157/2021. L’agenzia però inciampa sulle disposizioni vigenti, giacché non tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) e dal dl 77/2021 (decreto semplificazioni). E’ il caso, per esempio, del quesito concernente il contribuente che, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio delle attività di impresa e di lavoro autonomo, chiede di poter fruire del 110% per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio e per la sostituzione degli infissi delle citate unità immobiliari; la risposta delle Entrate è negativa e richiama il paragrafo 1.1) della circolare 24/E/2020 nella considerazione che l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. È pur vero che il quesito è carente nella indicazione del numero delle unità che compongono l’edificio oggetto degli interventi ma è da ritenere altrettanto errata, in modo assoluto, la risposta negativa fornita dall’agenzia che, peraltro, richiama una circolare ormai superata, sul punto, dai successivi interventi legislativi. Infatti, per effetto di quanto previsto dalla lett. a), comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa, sono ammesse a beneficiare del 110% anche le persone fisiche, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (a sostegno, agenzia delle entrate, risposte nn. 242/2021 e 464/2021). Le parole «e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche» sono state inserite dalla lett. n), comma 66, dell’art. 1 della legge 178/2020 (G.U. 30/12/2020 n. 322, S.O. n. 46); modifica di cui l’agenzia non pare abbia tenuto conto nella formulazione della relativa risposta.

fonte italiaoggi