LA CTP DI REGGIO EMILIA SUGLI IMMOBILI LOCATI CON CANONE CONCORDATO
Imu ridotta, meno carte

Icontribuenti per fruire della riduzione Imu prevista per gli immobili locati a canone concordato non sono tenuti a presentare al comune un’autocertificazione. L’ente locale non può imporre un adempimento non previsto dalla legge, ancorché abbia delle difficoltà ad acquisire le notizie relative al contratto presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate. Lo ha stabilito la commissione tributaria provinciale di Reggio nell’Emilia, prima sezione (presidente e relatore Marco Montanari), con la sentenza 248 del 23 novembre 2021.

Per i giudici emiliani, il ricorso del contribuente è fondato, poiché «nessuna norma impone al contribuente l’invio all’ente locale della richiamata autocertificazione e dunque non è nel potere dello stesso la previsione di un’ulteriore condizione per poter godere dell’agevolazione suddetta; né possono valere, come giustificativo della legittimità della stessa, le ipotizzate, ma non dimostrate, difficoltà nei rapporti con l’A.d.e. nel reperire le informazioni necessarie; è infatti onere dello stesso la predisposizione degli strumenti necessari per superare le suddette, ipotizzate, difficoltà». Il contribuente ha diritto a usufruire dell’agevolazione fiscale e non è tenuto a osservare adempimenti non previsti dalla normativa Imu. Per gli immobili locati a canone concordato è concesso un pagamento ridotto. L’imposta, infatti, è ridotta al 75% del dovuto. Lo sconto d’imposta è fissato al 25%.

Il principio affermato con la sentenza sopra citata è importante perché esclude che gli enti impositori possano, con regolamento, imporre obblighi ai contribuenti non contemplati dalle norme che riconoscono in determinati casi dei trattamenti agevolati. Peraltro, nonostante il giudice tributario non lo richiami nella motivazione della sentenza, l’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), in merito alla conoscenza degli atti e alla semplificazione, fissa una regola generale che impedisce al fisco di chiedere al contribuente documenti o informazioni di cui sia già in possesso. In particolare, dispone che non possono, «in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche», che vanno acquisiti in base a quanto sancito dall’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 241/1990, per l’accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa. Bisogna anche ricordare che sono limitate le situazioni in cui il soggetto beneficiario di un’agevolazione è tenuto agli obblighi dichiarativi. Gli adempimenti per le agevolazioni Imu, ex lege, non vanno normalmente osservati qualora per l’amministrazione sia resa conoscibile la posizione fiscale del soggetto interessato. Come nel caso, per esempio, dell’esenzione per l’abitazione principale. Attraverso l’accesso all’anagrafe il comune è in grado di accertare la residenza del contribuente. La denuncia Imu, poi, non è richiesta se gli elementi rilevanti sono acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale o le amministrazioni locali sono già in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

fonte italiaoggi