Edilizia, attestazioni sulle spese accessorie
Itecnici abilitati devono attestare anche le spese accessorie agli interventi relativi ai bonus edilizi per poter fruire delle agevolazioni anche su questi oneri. Crediti cedibili senza asseverazione e visto di conformità se al 12 novembre scorso il contribuente è già in possesso della fattura e ha già eseguito il pagamento ma anche, criticità emergente, se ha già stipulato di un accordo tra cedente e cessionario anteriormente alla detta data. Federico Freni, sottosegretario al ministero dell’economia, ha risposto in commissione finanze, ieri, a tre specifiche interrogazioni (Q.T. 5-07145 e 5-07146 e una senza numero) sul tema delle detrazioni per i bonus edilizi, con particolare riferimento alla detrazione del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020. Con un primo quesito è stato evidenziato che molti cantieri si sono fermati, dopo l’entrata in vigore del dl 157/2021 (decreto antifrodi), che ha esteso l’obbligo dell’asseverazione e del visto di conformità, già richiesto per il 110%, per i bonus ordinari ma soprattutto perché molti committenti non voglio andare oltre il 31 dicembre prossimo con il rifacimento delle facciate per non perdere la detrazione del 90% che potrebbe passare, dal 2022, al 60% se non sono iniziati i lavori, non si è proceduto con l’emissione della fattura e non è stato effettuato il pagamento integrale entro il 31/12/2021.Nella risposta è stato precisato che la legge di bilancio 2022 interverrà sulle varie disposizioni. Confermato al 30/06/2022 il termine per gli interventi che possono fruire del superbonus e ricordati i termini, per ogni tipologia, per il sostenimento delle spese che danno diritto alla fruizione del 110, presenti in legge di bilancio. È emerso che per i lavori trainati eseguiti all’interno dei condomini e negli edifici fino a quattro unità di unici proprietari, non sono previsti gli stessi termini previsti per quelli trainanti giacché per questi ultimi la proroga è prevista al 31/12/2025 mentre per i trainati il termine resta fissato al 31/12/2022, sempreché si rispettino i requisiti, di cui al comma 8-bis dell’art. 119 del dl 34/2020.

Con la seconda risposta, il sottosegretario è intervenuto sui costi accessori agli interventi edilizi, ribadendo che il 110% spetta anche per altri eventuali costi “strettamente collegati” all’intervento principale ma che la qualificazione, anche ai fini della fruibilità della detrazione sugli stessi, deve essere attestata dal professionista incaricato. Infine, l’ultimo intervento riguarda i contenuti del dl 157/2021, che estende l’obbligo dell’asseverazione e del visto anche per i bonus ordinari e si conferma l’esclusione dai nuovi adempimenti per il contribuente che ha, a tale data, ottenuto la fattura ed eseguito il pagamento e, situazione che rischia di inficiare la possibilità, se il cedente e il cessionario hanno sottoscritto, sempre in data anteriore al 12/11, l’accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

fonte italiaoggi