PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA SUI CONTROLLI DELLE CESSIONI CREDITI IN EDILIZIA
Bonus, al via i blocchi
Cessioni crediti anomale, l’Agenzia invia la comunicazione di blocco entro cinque giorni. E gli alert si muoveranno attraverso un incrocio dati presenti nella comunicazione trasmessa, nelle informazioni presenti in anagrafe tributaria e nelle cessioni crediti effettuate in precedenza. Sono queste alcune delle indicazioni presenti nel provvedimento diramato nella serata di ieri dall’Agenzia delle entrate su «Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34».
I segnali di anomalia che fanno scattare la sospensione per 30 giorni sulle comunicazioni di cessioni crediti ricevute si muovono in tre direzioni: coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Per le comunicazioni, entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione, l’Agenzia delle entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa. Il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni.
La sospensione riguarda l’intero contenuto della comunicazione. «Se, in esito alle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione», si legge nel provvedimento, «l’Agenzia delle entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata».
Se, specifica il provvedimento, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, o decorso il periodo massimo di sospensione, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti .
In questi casi il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa.
Per quanto riguarda la cessione dei crediti successiva alla prima, il cessionario può procedere all’accettazione del credito attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate decorsi cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione.
Le comunicazioni si troveranno nei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
fonte italiaoggi

