CHI E COME PASSA ALLA CASSA PER METTERSI IN REGOLA SUL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
Saldo Imu, corsa al pagamento
Ètempo di passare alla cassa e pagare il saldo Imu. Mancano solo una manciata di giorni per la scadenza del pagamento del saldo dell’imposta municipale: il versamento della seconda rata va effettuato entro il prossimo 16 dicembre. I soggetti obbligati devono pagare il saldo a conguaglio di quanto già versato in acconto a giugno, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai comuni per l’anno in corso. La prima rata, infatti, è stata calcolata in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu per il 2020. Sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni. Sono invece esonerati dal prelievo gli immobili adibiti ad abitazione principale, tranne quelli di lusso, ville e castelli. Sono esentati anche i terreni agricoli e le unità immobiliari utilizzate dagli enti non profit per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività sanitarie, didattiche, ricettive e così via. Mentre fruiscono di una riduzione gli immobili inagibili, le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, i fabbricati di interesse storico o artistico, quelli locati a canone concordato, nonché quelli posseduti dai pensionati residenti all’estero.

La seconda rata Imu. Dopo il versamento della prima rata, nel mese di giugno, i contribuenti sono tenuti a pagare, entro giovedì 16 dicembre, l’imposta a saldo di quanto dovuto per l’intero anno, facendo riferimento ad aliquote e detrazioni deliberate dagli enti locali per il 2021. Sono soggetti all’imposta municipale fabbricati, aree edificabili e terreni. Non devono, però, versare l’imposta i titolari di immobili destinati a prima casa ed equiparati, con relative pertinenze, per i quali è prevista l’esenzione. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’immobile adibito ad abitazione. L’esenzione si estende anche al genitore affidatario di figli minori, in seguito al provvedimento del giudice che assegna l’immobile e costituisce il diritto di abitazione. L’immobile è assimilato ex lege alla prima casa.

Non fruiscono dell’esenzione i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all’aliquota e alla detrazione. Per queste unità immobiliari è prevista l’applicazione di una aliquota ridotta del 5 per mille, che i comuni possono aumentare o diminuire di 1 punto percentuale, e una detrazione di 200 euro. La suddetta aliquota può essere ridotta senza limiti e perfino azzerata. Per le seconde case e per tutti gli altri immobili, invece, l’aliquota di base è fissata nella misura dell’8,6 per mille, che le amministrazioni comunali possono aumentare fino al 10,6 per mille. L’aliquota può essere ulteriormente innalzata fino all’11,4 per mille, aggiungendo lo 0,8 per mille alla soglia massima, ma solo dagli enti che hanno confermato la ex maggiorazione Tasi, nella misura già deliberata dai consigli comunali.

Le altre tipologie di agevolazioni. Sono esenti dal tributo i terreni agricoli posseduti dai soggetti che hanno i requisiti di legge. Non sono tenuti al pagamento dell’imposta, oltre ai titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del ministero dell’economia e delle finanze 9/1993, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile. I terreni agricoli che non rientrano nei confini dell’esenzione sono ovviamente soggetti al pagamento. Sono esenti, inoltre, gli immobili posseduti dagli enti non commerciali e destinati alle attività sanitarie, didattiche, ricettive e via dicendo, purché svolte con modalità non commerciali. Occorre ricordare al riguardo che le suddette attività devono essere svolte a titolo gratuito o con la richiesta di importi meramente simbolici. Oltre alle esenzioni, la legge concede una serie di riduzioni legate a particolari condizioni degli immobili o alla loro destinazione. Nello specifico, pagano in misura ridotta i fabbricati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado e i fabbricati di interesse storico o artistico. Per queste unità immobiliari si ha diritto a fruire di una riduzione della base imponibile nella misura del 50%. Per quelli concessi in uso gratuito i beneficiari possono fruirne, purché sussistano le condizioni richieste dalla norma di legge. In particolare, il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. Oltre all’immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello). Quest’ultimo requisito è imposto anche per l’unità immobiliare data in comodato. Il comodante può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo. Per le abitazioni locate a canone concordato lo sconto è ridotto al 25%.

I residenti all’estero. Benefici fiscali limitati, poi, sono previsti anche per i residenti all’estero. Sono obbligati a pagare solo la metà dell’Imu dovuta su un immobile posseduto in Italia, nella qualità di proprietari o usufruttuari, purché abbiano lo status di pensionati nei paesi di residenza. Il beneficio fiscale è concesso a coloro che abbiano maturato una pensione in stati esteri in regime di convenzione internazionale con l’Italia. La riduzione dell’imposta municipale si applica a un solo immobile purché non locato o dato in comodato. L’articolo 1, comma 48, della manovra di bilancio 2021 (legge 178/2020) ha riconosciuto da quest’anno un trattamento agevolato per i pensionati residenti all’estero, sebbene diverso rispetto a quanto stabilito in passato. La riduzione spetta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. L’agevolazione è destinata ai titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, «residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia». In presenza dei requisiti l’imposta «è applicata nella misura della metà». Mentre negli anni pregressi agli stessi soggetti beneficiari era stata riconosciuta l’esenzione, adesso devono accontentarsi di una riduzione al 50% del tributo dovuto. Ai comuni è stato sottratto del tutto il potere di assimilare all’abitazione principale gli immobili posseduti dai residenti all’estero. La riduzione è circoscritta solo a coloro che risultino pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Per esempio, se un contribuente risiede all’estero e percepisce una pensione erogata dallo stato italiano non ha diritto a fruirne. Mancano, però, nella norma attributiva del trattamento agevolato le indicazioni di dettaglio in ordine alle modalità di scelta dell’unità immobiliare su cui va calcolata la riduzione. A supporto di questa tesi può essere richiamata una vecchia risoluzione ministeriale (10/2015), con la quale il dipartimento delle finanze del ministero dell’Economia ha chiarito che i residenti all’estero, che possiedono più di un immobile in Italia, hanno la facoltà di scegliere quale unità immobiliare può fruire del beneficio. In mancanza di regole ad hoc in ordine all’individuazione dell’immobile, è stato ritenuto che la scelta possa essere effettuata direttamente dall’interessato.

fonte italiaoggi