L’ANALISI DI CASAVO: TRATTAMENTI DISALLINEATI NELL’UE, MERCATO NAZIONALE MENO ATTRAENTE
Imposta di registro, una stangata
L’imposta di registro sugli immobili è una stangata: in Italia ammonta al 9% del valore dell’immobile acquistato. La normativa italiana, infatti, non è allineata a quella dei grandi paesi dell’Unione Europea e prevede uno dei regimi fiscali più onerosi e penalizzanti per l’acquisto di immobili abitativi. Ma la situazione si aggrava se si considera l’acquisto e ristrutturazione per la rivendita di immobili a livello professionale, dove molti paesi europei offrono incentivi per le imprese che rinnovano il patrimonio abitativo già esistente. È quanto rileva Casavo, startup PropTech, società specializzata nell’acquisto, ristrutturazione e vendita di immobili a chiavi in mano.
Vediamo alcuni paesi che offrono una differenza nel trattamento dell’imposta di registro rispetto all’acquisto ordinario o con il fine di una vendita professionale.
In Francia, l’imposta è stata ridotta allo 0,715% (in luogo dell’aliquota ordinaria del 5,80%) se l’acquirente soggetto passivo Iva si impegna a rivendere l’immobile entro 5 anni dall’acquisto.
In Spagna (Madrid) viene offerta un’aliquota al 2% (in luogo dell’aliquota ordinaria che varia dal 6% all’11%) se l’acquirente soggetto passivo Iva iscrive l’immobile nell’attivo circolante, e la cui attività principale sia la costruzione, ristrutturazione o compravendita di beni immobili e si impegna a rivendere l’immobile entro 3 anni dall’acquisto. Mentre, in Portogallo, si prevede addirittura l’esenzione (in luogo dell’aliquota ordinaria del 7,5%) se l’acquirente esercita come attività prevalente l’acquisto e rivendita di beni immobili (deve risultare da una apposita certificazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali, sulla base delle transazioni immobiliari effettuate nell’anno precedente) e dichiara che l’acquisto sia effettuato con la finalità di rivendita dell’immobile entro 3 anni.
«Questo forte disallineamento crea delle enormi disparità tali da rendere il mercato italiano meno attraente per questo genere di investimenti, andando quindi a prevenire la nascita e lo sviluppo di imprese sul nostro territorio» sottolinea Victor Ranieri, Country Manager Italy di Casavo. L’imposta di registro sulla compravendita di fabbricati abitativi costituisce, infatti, un onere che «rende antieconomico il modello di business delle imprese che lavorano sulla riqualificazione del patrimonio immobiliare residenziale esistente».
L’imposta di registro in Italia. L’imposta sulla registrazione degli atti è disciplinata dal dpr n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro). Ha il duplice scopo di fornire un’entrata fiscale e di remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati (conservare traccia di particolari atti in modo da conferire loro certezza giuridica).
In generale devono essere registrati:
– gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato
– gli atti formati all’estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l’affitto degli stessi
– i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite)
– i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).
Sono esclusi dall’obbligo gli atti indicati nella tabella allegata al dpr n. 131/1986, fra cui, per esempio, gli atti e i documenti formati per l’applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso di imposte e tasse, quelli per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati, i contratti di lavoro subordinati, gli atti di natura traslativa o dichiarativa che hanno per oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Nel caso di acquisto di immobili le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.
L’imposta di registro è alternativa all’Iva. Gli atti soggetti a Iva infatti non scontano l’imposta di registro, salvo quanto previsto in materia di locazione e cessione di fabbricati da imprese costruttrici.
Il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro è previsto dall’articolo 40 del Testo Unico dell’imposta di registro, il quale dispone che per gli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, l’imposta di registro si applica in misura fissa.
In generale l’acquisto di un immobile da un’impresa è un atto esente Iva. In questo caso, pertanto, l’acquirente dovrà pagare, oltre alle imposte ipotecarie e catastali fisse, l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%. Invece, quando si applica l’Iva, l’acquirente dovrà pagare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di registro fissa di 200 euro.
fonte sole24h

