Superbonus, le scadenze ufficiali
È arrivata l’ufficialità: il Superbonus 110% è stato prorogato, secondo quanto previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (Nadef) esaminato dal Consiglio dei ministri e che diverrà “regola” attraverso la conferma nella Legge di Bilancio 2022. Salvo cambiamenti ulteriori, la super agevolazione terminerà in alcuni casi nel 2022 (villette unifamiliari) e in altri nel 2023 (Iacp). Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari (con lavori effettuati da persone fisiche, onlus e associazioni di volontariato) e per lo sconto in fattura e la cessione del credito il termine è il 30 giugno 2022. Stessa scadenza per chi beneficia del bonus apportando interventi edilizi su edifici di proprietà con massimo quattro unità immobiliari. Ma nel caso in cui lo stato dei lavori abbia raggiunto almeno il 60% del totale entro quella data, sarà possibile prolungare di altri 6 mesi (cioè fino al 31 dicembre 2022). Per i condomìni, invece, la scadenza senza ulteriori proroghe del 110% è per il 31 dicembre 2023 (per gli anni successivi è previsto un décalage della percentuale). Discorso diverso per gli Iacp, gli Istituti autonomi case popolari, e per gli enti analoghi: per loro la scadenza è fissata al 30 giugno 2023. Ma se a quella data sarà stato effettuato almeno il 60% dei lavori, la scadenza potrà essere prolungata fino al 31 dicembre 2023.
Riassumendo, queste sono le scadenze:
30 giugno 2022: edifici unifamiliari;
31 dicembre 2023: edifici plurifamiliari e condomìni;
31 dicembre 2022: lavori eseguiti da persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, se al 30 giugno 2022 si è eseguito almeno il 60% dei lavori (diversamente la scadenza resta quella del 30 giugno 2022);
31 dicembre 2023: lavori eseguiti dagli Iacp, se al 30 giugno 2023 è stato realizzato almeno il 60% dei lavori (diversamente, la scadenza è quella del 30 giugno 2023).
Listino prezzi contro il caro-lavori
Se per le scadenze del Superbonus ormai vi sono solo certezze, l’introduzione dei prezzari antitruffa, dopo che il Consiglio dei ministri aveva dato il via libera a inizio novembre al decreto legge contro le frodi sui bonus edilizi, si muove ancora a tentoni. Il decreto – che pone una serie di controlli e misure anti-frode, incluso un meccanismo sul modello del listino prezzi per evitare eccessivi rincari nei lavori – era passato nonostante i dubbi dei Cinque Stelle. L’idea è quella di stilare dei listini di riferimento, ovvero dei «prezziari» ad hoc, per evitare che le fatture lievitino in modo anomalo (e spesso fraudolenti) in virtù degli sconti fiscali. Ma dopo i chiarimenti delle Entrate sul decreto Antifrodi, è arrivato l’allarme di professionisti e imprese. La circolare 16/E, emanata dall’Agenzia, sembra infatti impedire l’utilizzo dei prezzari della casa editrice Dei (che sono i più aggiornati) per asseverare la congruità delle spese sostenuto per la ristrutturazione edilizia, quella antisismica e il restauro delle facciate. L’Agenzia, in risposta a una interrogazione presentata da Fi, ha rinviato l’ammissibilità al superbonus al giudizio dei tecnici asseveratori sulla congruità della spesa e sulla sua reale coerenza con i lavori svolti. Ora, non resta che attendere che l’Agenzia delle Entrate si esprima ufficialmente sul prezzario Dei.
Superbonus e visto di conformità
Intanto, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare con le linee guida al decreto antifrode. Il visto di conformità per il Superbonus, necessario anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, non è invece obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare (la n. 16/E) in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia firmata dal direttore Ernesto Maria Ruffini, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto antifrode. Le linee guida forniscono indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi.
I controlli ex ante
I controlli dell’Agenzia delle Entrate sui bonus edilizi saranno ex ante ed ex post. Lo chiarisce la stessa Agenzia nella circolare emanata dopo il dl anti-frodi del governo. Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.
Gli altri bonus edilizi
Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L’attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.
Spese detraibili
La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L’attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.
fonte corriere della sera

