Morosità acqua condominio: ultime sentenze
Pagamento dei contributi condominiali; autorizzazione alla sospensione al condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni di acqua e riscaldamento.
Interruzione della fornitura dell’acqua all’intero condominio
Integra pratica commerciale scorretta la minaccia, mediante avviso con volantino in cassetta della posta fatto a tutti i residenti nel condominio (c.d. cassettinaggio), di interruzione della fornitura dell’acqua all’intero condominio in presenza di pagamenti parziali della fattura da parte di uno o più condòmini, senza esperire preventivamente le iniziative vòlte all’escussione del credito nei confronti dei soli condòmini morosi così come previsto dalla l. n. 220/2012 e senza operare, laddove tecnicamente possibile, la limitazione, sospensione o disattivazione selettiva della fornitura del singolo condomino moroso.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 30/06/2021, n.7720
Opposizione a decreto ingiuntivo per la morosità condominiale
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente per oggetto la riscossione di oneri condominiali, il giudice de quo non può valutare la validità delle delibere assembleari sulle quali si fondano le richieste dello stabile condominiale (giudizio invece demandato al giudice dell’eventuale processo di impugnazione di tali delibere), dovendo limitarsi a comprovare la loro esistenza ed efficacia.
Tribunale Napoli sez. II, 29/07/2019
Sospensione del servizio di somministrazione di acqua
È consentita la sospensione dei servizi al condomino che non abbia provveduto al pagamento delle relative quote di sua pertinenza per oltre un semestre, senza che rilevi la natura del bene oggetto del servizio; tale interpretazione è conforme al dettato letterale dell’art. 63 disp.att. c.c., né si può trarre dalla previsione dell’art. 32 Cost. un generale obbligo di solidarietà a carico degli altri condomini, che agiscono nell’àmbito di un rapporto strettamente privatistico e che finirebbero per essere obbligati a gravarsi delle quote del moroso per non subire l’interruzione del servizio da parte del gestore.
Tribunale Bologna, 03/04/2018
I servizi comuni di acqua e riscaldamento
I servizi comuni di acqua e riscaldamento non sono intangibili e, pertanto, a fronte di una perdurante morosità del condòmino, può trovare applicazione la sospensione prevista dall’art. 63, comma 3, att. c.c.
Tribunale Bologna, 03/04/2018
Morosità del condominio: effetti della durata ultrasemestrale
Anche ove astrattamente ricorrano i presupposti applicativi di cui all’art. 63, comma 3, att. c.c. (durata ultrasemestrale della morosità riferibile al condòmino e possibilità di godimento separato del servizio comune), l’interesse meramente economico del condominio non può pregiudicare diritti fondamentali quali il godimento dei servizi di riscaldamento e dell’acqua, in quanto ritenuti “essenziali” in funzione della preminente tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost. (Fattispecie nella quale era stata richiesta dal condominio anche il distacco dell’antenna televisiva condominiale).
Tribunale Bologna sez. II, 15/09/2017
Condomino moroso: la sospensione dalla fruizione dei servizi comuni
Ai sensi dell’art 63 disp.att., cod., civ., unico requisito richiesto per la legittima sospensione della fruizione dei servizi è il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre.
(Nella specie, il Trib. ha dunque accolto la domanda ex art. 702 bis c.p.c., tesa ad ottenere l’autorizzazione a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni di acqua e riscaldamento).
Tribunale Treviso sez. III, 21/07/2017
Pagamento delle spese condominiali: la morosità per oltre un semestre
Qualora un condomino risulti moroso nel pagamento dei contributi condominiali e la condizione di morosità si protragga per almeno un semestre, il Condominio ha diritto ad agire giudizialmente, al fine di ottenere l’autorizzazione a sospendere tale condomino dalla fruizione dei servizi comuni di riscaldamento ed acqua.
Tribunale Tempio Pausania, 09/03/2017
Conseguenze della morosità
I diritti e doveri nascenti dal contratto di somministrazione sottoscritto dagli gli utenti col gestore idrico, in forza del quale sono tenuti a pagarne le tariffe, esulano dai poteri del Sindaco. Quest’ultimo, anche se l’acqua è bene primario, non può impedire le conseguenze della morosità con un’ordinanza contingibile ed urgente, potendo ricorrere a strumenti amministrativi alternativi per garantire la salute pubblica.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 26/11/2015, n.5482
Persistenza della morosità
La circostanza – per un verso – che un condomino sia moroso da oltre un semestre e che detta morosità persista e – per altro verso – che lo stesso condominio continui comunque a godere di tutti i servizi comuni, omettendo qualsivoglia pagamento degli stessi, integra pienamente i presupposti applicativi del terzo comma dell’art. 63 disp. att. c.c., come sostituito dall’art. 18 l. 11 dicembre 2012 n. 220.
Conseguentemente, va accolta la domanda promossa dal condominio nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c. e tesa ad ottenere l’autorizzazione a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni di riscaldamento ed acqua.
Tribunale Lecco sez. I, 29/12/2014
L’interruzione dell’erogazione del servizio di acqua
L’interruzione dell’erogazione del servizio di acqua potabile da parte dell’ente per morosità dell’utente, poi sanata, non costituisce un atto amministrativo, ma soltanto un rifiuto di adempiere ex art. 1460 c.c. nell’ambito di un contratto a prestazioni corrispettive.
Ne consegue che la controversia tra il privato e il Comune in merito al pagamento del canone per l’erogazione del servizio è devoluta alla giurisdizione del g.o., in quanto le controversie sui “rapporti individuali di utenza” non sono inclusi nella formulazione del comma 1 dell’art. 33 d.lg. n. 80/98 (come sostituito dall’art. 7 della l. n. 205/00) e, soprattutto, perché le controversie attinenti ai contratti privatistici di utenza non coinvolgono la “P.A. – autorità”, la cui attività soltanto può rientrare nell’ambito della giurisdizione esclusiva del g.a. nella materia dei pubblici servizi.
Cassazione civile sez. III, 14/02/2008, n.3539
Debito del condominio
La solidarietà passiva richiede non soltanto la pluralità dei debitori e l’identica causa dell’obbligazione, ma anche l’indivisibilità della prestazione comune, in mancanza della quale e in difetto di una espressa disposizione di legge, prevale l’intrinseca parziarietà.
Pertanto, considerato che l’obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di danaro e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge, prevale l’intrinseca parziarietà dell’obbligazione, di talché, conseguita la condanna dell’amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno e non per l’intero.
Cassazione civile sez. un., 08/04/2008, n.9148
Sospensione della fornitura di acqua
Va accolta l’istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. avanzata da un condominio nei confronti dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. per l’inibitoria della sospensione della fornitura di acqua a causa di una asserita morosità, in quanto il rimedio della sospensione della fornitura di un bene primario come l’acqua appare sproporzionato a fronte di un inadempimento pecuniario.
Tribunale Bari, 09/09/2004
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