Genitore affidatario senza Imu

Giovedì prossimo, 16 dicembre, è l’ultimo giorno utile per pagare il saldo Imu, senza interessi e sanzioni. Prima di effettuare il versamento della seconda rata occorre conoscere alcune regole introdotte con la nuova Imu, anche per quanto concerne le riduzioni e le esenzioni. In particolare, la disciplina dell’imposta riconosce un trattamento agevolato al genitore affidatario dei figli, per l’immobile utilizzato come prima casa, e non solo al coniuge assegnatario. Il genitore affidatario dei figli, infatti, non è tenuto a provare la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile per avere diritto all’esenzione Imu. La casa familiare è stata assimilata con norma di legge all’abitazione principale. Quindi, anche il coniuge non affidatario dell’immobile non è tenuto a pagare il tributo per la propria quota di possesso.

Il genitore affidatario è esonerato dal pagamento del tributo. L’esenzione, a differenza delle ipotesi in cui il contribuente intenda fruire dei benefici per la prima casa, non è condizionata dalla prova della residenza anagrafica e della dimora abituale, in quanto la casa familiare è stata assimilata dal legislatore all’abitazione principale. In questo senso si è espresso il Ministero dell’economia delle finanze, il quale ha bacchettato alcune amministrazioni comunali che, con norma regolamentare, avevano imposto degli obblighi sui genitori per il pagamento dell’imposta municipale. Per via XX settembre, unico soggetto passivo dell’imposta municipale riguardo alla casa familiare assegnata con provvedimento del giudice «è il genitore affidatario dei figli in quanto titolare, ai soli fini dell’imposta in commento, del diritto reale di abitazione». L’articolo 1 comma 741, lett. c), n. 4) della legge di bilancio 2020 (160/2019) dispone l’assimilazione all’abitazione principale della casa familiare, che è esente qualora sia classificata nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9. Invece è assoggettata all’aliquota ridotta se inquadrata in una delle suddette categorie. L’esenzione o l’aliquota ridotta, quest’ultima per gli immobili di lusso, le ville e i castelli, si applicano a prescindere dalla dimostrazione da parte del genitore affidatario dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. In effetti, l’assimilazione non avrebbe alcun senso nel caso in cui fosse subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti ordinariamente, considerato che l’immobile nel quale il genitore affidatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente costituisce già la prima casa di abitazione. Ciò premesso, è evidente che se il genitore non affidatario risulti contitolare dell’abitazione, non può essere assoggettato a imposizione. Del resto, sempre il Ministero (circolare 1/2020) ha chiarito che l’individuazione della casa familiare viene effettuata dal giudice con proprio provvedimento non suscettibile di valutazione da parte del comune. Pertanto, non ha alcuna rilevanza che la proprietà sia in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni), così come non contano né la residenza né la dimora dell’assegnatario ai fini dell’assimilazione. La diversa formulazione letterale del citato comma 741, rispetto alla vecchia previsione contenuta nell’articolo 13 del dl 201/2011, fa emergere che la nuova norma di legge prevede l’assimilazione all’abitazione, ma non fa più riferimento alla casa coniugale e al coniuge assegnatario, ma alla casa familiare e al genitore assegnatario. Ciò comporta che si può fruire dell’assimilazione in presenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare e in mancanza di un rapporto coniugale. L’agevolazione si estende anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Non può essere riconosciuta l’esenzione Imu per il garage se la distanza dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale possa essere rimosso in qualsiasi momento.

fonte italiaoggi