Cantina e box fuori dal calcolo
Superbonus, le pertinenze situate in un edificio diverso da quello condominiale vanno escluse dal calcolo di spesa. Lo ha recentemente chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n.806/2021, presentato dal coniuge di una comproprietaria di un edificio storico composto di due unità abitative, una di proprietà della coniuge e una di un terzo soggetto, e da una costruzione ad uso accessorio nell’area cortiliva, a sua volta composta da un’autorimessa e da una cantina, pertinenze autonomamente accatastate e di proprietà della moglie dell’istante. Quest’ultimo era interessato a sapere se, per il calcolo della spesa massima agevolabile ai fini del superbonus (art.119 del dl n.34/2020), rilevassero anche le pertinenze situate nel fabbricato accessorio, separato da quello principale ma ubicato nella medesima area cortiliva, alla luce di alcuni interventi antisismici che sarebbero stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio principale.
Le Entrate hanno proceduto alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento per l’agevolazione, ovvero il decreto Rilancio, facendo altresì riferimento ad alcune questioni interpretative chiarite dalla stessa amministrazione in precedenti risposte ad interpello e in alcuni documenti di prassi. Richiamando il contenuto della circolare 30/E del 2020, l’Agenzia ha infatti evidenziato che «ai fini del calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio in condominio, non devono essere considerate le pertinenze dell’unità immobiliare di proprietà del coniuge dell’Istante in quanto situate in un edificio diverso da quello condominiale». L’istante, dunque, in qualità di coniuge convivente del proprietario degli immobili oggetto di intervento, potrà calcolare la detrazione con due distinti limiti di spesa, ossia 96.000 euro come limite di spesa autonomo per l’intervento di demolizione e ricostruzione di autorimessa e cantina e 192.000 euro come limite di spesa complessivo ammesso alla detrazione per gli interventi condominiali nelle due unità immobiliari di cui si compone l’edificio. Resta comunque fermo, come ricordato in conclusione dalla Entrate, che la detrazione spetterà all’Istante in funzione della spesa a lui imputata in base ai criteri esposti in precedenza ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.
fonte italiaoggi

