Assemblea richiesta da un solo condomino
L’assemblea è la sede in cui si assumono le decisioni più importanti per la vita dell’intero condominio. All’assemblea partecipano tutti i proprietari dell’edificio, nonché gli inquilini che abitano in affitto, limitatamente alla votazione sulla gestione di alcuni aspetti della vita condominiale. È noto a tutti che l’assemblea è convocata dall’amministratore in via ordinaria mentre, in via straordinaria, può essere richiesta anche da una minoranza di condòmini. Con questo articolo parleremo dell’assemblea richiesta da un solo condomino.
Non tutti sanno che esistono ipotesi eccezionali in cui anche un solo condomino ha il diritto di ottenere la convocazione dell’assemblea da parte dell’amministratore. Pur trattandosi di ipotesi non molto ricorrenti, vale la pena approfondire questo specifico argomento.
L’assemblea è legittimamente richiesta da un solo condomino quando:
sia interessato all’approvazione di specifiche innovazioni, come ad esempio quelle volte a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, ovvero a eliminare le barriere architettoniche. La convocazione dovrà effettuarsi entro trenta giorni dalla richiesta [3];
siano emerse gravi irregolarità fiscali o l’amministratore non abbia aperto e non abbia utilizzato il conto corrente postale o bancario intestato al condominio. La convocazione dell’assemblea mira a far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore [4];
vuole far cessare le attività che violano e incidono negativamente sulle destinazioni d’uso delle parti comuni [5]. È il caso, ad esempio, del condomino che chiede la convocazione dell’assemblea affinché faccia cessare l’utilizzo indebito del cortile da parte di uno dei proprietari.
Ricevuta la richiesta di assemblea, la convocazione è un atto dovuto per l’amministratore, il quale non può sottrarsi e, se lo fa, può incorrere in responsabilità nei confronti del condominio.
laleggepertutti

