LE MODALITÀ PER RAVVEDERSI PER CHI NON HA VERSATO LA SECONDA RATA O L’HA FATTO PARZIALMENTE
Imu, è ora di mettersi in regola
Da alcuni giorni è scattato il termine per mettersi in regola con il pagamento del saldo Imu. I contribuenti, infatti, possono porre rimedio al mancato o parziale pagamento della seconda rata Imu entro la data di scadenza fissata dalla legge, vale a dire entro il 16 dicembre. Dunque, dallo scorso 17 dicembre i titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni, che per qualsiasi motivo non hanno pagato in tutto o in parte il saldo dell’imposta municipale, possono ravvedersi versando una mini sanzione. È ormai consentito agli interessati di condonare le violazioni in tempi molto lunghi. Se si provvede a pagare in tempi brevi, lo sconto applicato alla sanzione edittale dovuta è conveniente. Ancora oggi è possibile regolarizzare le violazioni pagando una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza (16 dicembre), vale a dire fino al prossimo 30 dicembre. Se la sanatoria viene effettuata oltre questo termine e fino a 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è dovuta nella misura dell’1,5%. Nel caso in cui il ritardo si protragga oltre, fino a 90 giorni, la sanzione sale all’1,66%. Ci si può avvalere del condono entro un anno, ma in questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75%. Ma non finisce qui, si può ancora rimediare pagando una penalità del 4,28% (1/7 del 30%), entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), oltre due anni dalla commissione della violazione. Chi non si avvale del ravvedimento va incontro alla sanzione irrogabile dal comune nella misura del 15%, se il ritardo nel pagamento non supera i 90 giorni. Oltre i 90 giorni, la penalità sale al 30%.

Tempi e modalità per l’abbattimento delle sanzioni. Possono avere interesse a regolarizzare eventuali ritardi nei pagamenti dell’imposta locale tutti i titolari di fabbricati, terreni e aree edificabili. Non erano tenuti a pagare l’imposta municipale i titolari di immobili destinati a prima casa ed equiparati, con relative pertinenze, per i quali è prevista l’esenzione. Il tributo non è dovuto, poi, negli altri casi in cui è previsto l’esonero dal versamento, riconosciuto ad alcune attività commerciali colpite dalla pandemia e che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza sanitaria (titolari di cinema, teatri e via dicendo). Non è stato previsto l’esonero dal pagamento del saldo, ma solo dell’acconto Imu, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrevano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del cosiddetto dl Sostegni (41/2021). Nello specifico, sono stati esclusi dall’obbligo di pagare l’acconto, nel mese di giugno, come previsto dall’articolo 6-sexies della legge di conversione del citato dl (69/2021), i titolari di partita Iva che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, purché residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e che svolgevano attività d’impresa, arte o professione o producevano reddito agrario. Era richiesto come condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 fosse inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. L’esenzione, però, si applicava solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitavano le attività di cui sono anche gestori. Inoltre l’articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (178/2020) aveva disposto l’esenzione per gli immobili adibiti ad alberghi, pensioni e altre attività ricettive.

È ancora possibile avvalersi del ravvedimento cosiddetto sprint, entro 14 giorni dalla commissione della violazione, fruendo di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base). Oppure si può ricorrere al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione ridotta all’1,5% (1/10 del 15%). Naturalmente, più tardi ci si avvale del condono, maggiore è la sanzione da pagare. Gli interessati, inoltre, hanno la facoltà di condonare le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento entro 90 giorni, con la sanzione ridotta all’1,66% (1/9 del 15%).

In alternativa, si può scegliere come soluzione il ravvedimento lungo entro 1 anno, con una sanzione un po’ più salata, che è fissata al 3,75% (1/8 del 30%). Infine, sono disponibili le due ultime chance, atteso che si può fruire dell’abbattimento della sanzione regolarizzando la violazione in tempi molto ampi. In effetti, si può pagare una sanzione del 4,28% (1/7 del 30%), se la sanatoria avviene entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), se si va oltre i due anni.

I presupposti per fruire del beneficio. Il beneficio della mini sanzione è legato all’adempimento spontaneo prima che le violazioni vengano accertate dall’amministrazione comunale.

Se i contribuenti non si avvalgono del condono, vanno incontro all’irrogazione della sanzione edittale. Ciò accade se le irregolarità sono rilevate dal comune, anche nella fase istruttoria che precede la notifica degli atti impositivi. In questi casi è sempre dovuta la sanzione base prevista dalla legge. Le irregolarità possono essere sanate anche in tempi diversi.

Tuttavia, è imposto che l’ultimo versamento avvenga entro il termine stabilito dalla legge. Per esempio, si può versare solo l’imposta e successivamente la sanzione e gli interessi, ma sempre nei tempi fissati dalla legge. Atteso che le scadenze sono diverse (14 giorni, 30 giorni, 90 giorni, 1 anno e così via), per stabilire quale sanzione va pagata fa fede la data dell’ultimo versamento. Per effettuare il ravvedimento è imposto che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto, con i relativi interessi legali, che maturano giorno per giorno. Gli interessi vanno calcolati in base al principio del pro rata temporis, applicando i tassi in vigore nei diversi periodi d’imposta. Se le violazioni vengono accertate dall’amministrazione comunale è dovuta la sanzione ordinaria. La contestazione delle irregolarità da parte dell’ente impositore, o ancor prima di questa fase, nel caso in cui l’ente impositore svolga attività ispettive, è precluso il condono.

fonte italiaoggi