Agevolati gli immobili di interesse storico
Sono illegittimi gli avvisi di accertamento in rettifica della maggior Imu dovuta al comune se quest’ultimo omette di considerare la particolare e comprovata qualifica del bene come immobile di interesse storico e artistico, per di più certificata anche da decreto ministeriale.

Sono le indicazioni fornite dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 2701/05/2021, depositata lo scorso 21 maggio.

La proprietaria di due immobili situati nel centro della capitale impugnava due distinti avvisi di accertamento in rettifica emessi dal comune di Roma con i quali si pretendeva il versamento, per ciascuno, di oltre 8 mila euro di Imu asseritamente non versata per gli anni 2012 e 2013. La commissione provinciale romana le accoglieva il ricorso annullando gli atti, condividendo la nullità degli stessi per non aver l’ufficio comunale considerato che, dato l’interesse storico e artistico che caratterizzava quei fabbricati, avrebbe dovuto essere applicata l’agevolazione prevista dal dlgs n. 42/2004.

L’Ufficio comunale impugnava in appello la sentenza ma non incontrava il favore del giudice regionale nel momento in cui insisteva sulla mancanza di prova circa quelle predette caratteristiche storiche dell’immobile, che riteneva fosse onere del contribuente fornire.

Al contrario, invece, la Ctr ne ha respinto l’appello ritenendo che sin dal ricorso di primo grado la contribuente avesse provato, con apposita perizia giurata di un ingegnere, che gli immobili in questione fossero interessati da un particolare interesse storico giustificativo dell’agevolazione Imu. Gli stessi, in particolare, oltre alla loro collocazione in zona di particolare interesse storico, erano dotati di decorazioni interne ed esterne di pregio. A conforto di quanto asseriva la contribuente già in primo grado, vi era poi il riconoscimento del vincolo storico artistico, sin dal 1953, da parte dello stesso ministero della pubblica istruzione con apposito decreto. La Commissione rilevava, altresì, che sempre quei beni immobili risultavano addirittura nell’elenco dei beni assoggettati a vincolo storico detenuto dal ministero dei beni delle attività culturali, il quale a sua volta faceva proprio rimando al predetto decreto del 1953.

Sul punto, il comune di Roma nulla era arrivato a contestare a seguito delle controdeduzioni in appello della contribuente e, pertanto, le doglianze del gravame venivano ritenute infondate dalla Ctr che lo condannava anche a 1.700 euro di spese di lite.

Benito Fuoco

Con la sentenza (…) la Ctp di Roma, previa riunione in unico processo, accoglieva i ricorsi avanzati dalla contribuente C. M., contro l’avviso di accertamento in rettifica n. (…) e contro l’accertamento in rettifica n. (…), emessi dal Comune di Roma, entrambi in data 6/4/2017, con rispettivo riferimento agli anni di imposta 2012 e 2013, per accertata maggiore imposta dovuta Imu, relativamente alle medesime unità immobiliari appartenenti alla ricorrente e allocate in Roma (…).

A fronte di diversi motivi di ricorso fatti valere dalla contribuente, la Ctp di Roma accoglieva il ricorso ritenendo fondata e dotata di valore assorbente, rispetto a tutte le altre, la doglianza riguardante l’asserita nullità degli avvisi di accertamento impugnati per la mancata applicazione agli immobili in questione, da parte dell’Ente comunale, delle agevolazioni previste dal d.lvo. n. 42/2004, per i fabbricati di interesse storico o artistico.

Più precisamente secondo il giudice di primo grado, il comune di Roma, con gli avvisi di accertamento in questione, avrebbe proceduto con liquidazione integrativa dell’Imu, da ritenersi errata in quanto non avrebbe considerato la sussistenza del vincolo di storicità sulle unità immobiliari in argomento, contraddistinte dalla particella (…) riconosciuto, per le «sue decorazioni interne ed esterne» all’intero immobile (…), con decreto del ministero della pubblica istruzione del 26 maggio 1953.

Con atto di appello, (…) Roma Capitale impugnava la sentenza, chiedendone la riforma e chiedendo di dichiarare la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati. (…)

L’appello risulta infondato e va respinto, in quanto la motivazione della sentenza impugnata appare congrua, completa e articolata e dunque esente da censure.

Come correttamente indicato nel suo atto di controdeduzioni dalla contribuente a fondamento della congruità della sentenza appellata, risulta dimostrato attraverso la perizia allegata al ricorso in primo grado a firma dell’ing. (…) come l’immobile in questione risulti interessato dal particolare interesse storico giustificativo dell’agevolazione fiscale vantata dalla contribuente, così come in particolare (…) è dato riscontrare dal decreto di vincolo emesso dal ministero della pubblica istruzione del 9/5/1953 (all. 1) che fa esplicito riferimento alle unità immobiliari ricomprese fra il civico 4 ed il civico 18 di corso (…).

Del resto, tale assunto coincide altresì con l’elenco degli edifici vincolati (all. 3) redatto dal Mibac che fa riferimento alla medesima unità immobiliare, esplicitamente riportandosi alla fonte del vincolo apposto e precisamente al decreto sopra menzionato. (…)

fonte italiaoggi