Interruzione dell’usucapione: ultime sentenze
Atti comportanti la perdita materiale del potere di fatto esercitato sulla cosa.

Interruzione del possesso ad usucapionem
Il principio fissato dall’art. 1167, comma 2, c.c. per il quale l’interruzione dell’usucapione si ha per non avvenuta ove, entro l’anno dalla privazione del possesso, sia stata proposta l’azione diretta a recuperarlo e questa sia stata, anche in epoca successiva, accolta, non è limitato al campo della usucapione, ma costituisce applicazione particolare di un principio di carattere generale per cui, alle indicate condizioni, gli effetti della privazione del possesso vengono retroattivamnte rimossi, come confermato dagli artt. 1168 e 1170 c.c., che fissano in un anno il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di spoglio.

Cassazione civile sez. II, 22/11/2021, n.35932

Interruzione del possesso
Ai fini dell’usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall’animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni.

Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso “ad usucapionem” (articolo 1158 del codice civile), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res. La continuità si distingue, pertanto, dall’interruzione del possesso, giacché per la prima rileva unicamente il comportamento del possessore, e non già la volontà contraria del proprietario, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall’attività del titolare del diritto reale, il quale compia un atto di esercizio del diritto medesimo.

Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27376

Riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore
È ravvisabile il riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell’usucapione, nell’atto con il quale il possessore di un immobile partecipi, come socio, allo scioglimento della società proprietaria del cespite, con assegnazione dei beni ai soci in proporzione alla loro quota.

Cassazione civile sez. II, 28/07/2021, n.21612

Prova dell’usucapione
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l’intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l’attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario.

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n.6123

Tassatività degli atti interruttivi
In tema di possesso “ad usucapionen” l’introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima ha efficacia di atto interruttivo dell’usucapione solo se contiene una chiara manifestazione della volontà di riacquistare all’asse ereditario il bene sul quale il possesso viene esercitato, atteso che dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso e tale tipicità non ammette equipollenti. Né, a tal fine, la messa in mora o la diffida possono costituire atti interruttivi dell’usucapione, benché considerati tali dalle norme richiamate, in quanto tale efficacia è riconosciuta solo ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la perdita del possesso da parte del possessore usucapente.

Cassazione civile sez. II, 19/11/2019, n.30079

Comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco
Ai fini del compimento dell’usucapione, il possesso del bene, vale a dire quel potere che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di un altro diritto reale, deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco. Ne deriva, dunque, che affinché possa verificarsi l’usucapione di un bene, è necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, che è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza ovvero da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene.

Inoltre, il possesso deve essere continuo ed ininterrotto, vale a dire che non vi deve essere stata una interruzione nell’esercizio del possesso per più di un anno. Ancora, per espressa disposizione dell’art.1163 c.c., il possesso deve essere pacifico. Infatti, nel caso di possesso acquisito mediante violenza o clandestinamente, i termini per usucapire il bene inizieranno a decorrere dal momento in cui violenza e la clandestinità sono cessate. Un ulteriore requisito richiesto dalla norma è la non equivocità; vale a dire che il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Da ultimo, è richiesto che il possesso si protragga per il periodo richiesto dalla legge.

Tribunale Lecce sez. I, 05/11/2019, n.3365

Atti interruttivi dell’usucapione nei confronti di uno dei compossessori
Gli atti interruttivi dell’usucapione, posti in essere nei confronti di uno dei compossessori, non hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri, in quanto il principio di cui all’articolo 1310 del codice civile, secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno posti in essere.

Cassazione civile sez. II, 26/10/2018, n.27254

Atti interruttivi contro uno dei debitori in solido
Gli atti interruttivi dell’usucapione, posti in essere nei confronti di uno dei compossessori, non hanno effetto interruttivo verso gli altri, in quanto il principio espresso dall’art. 1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che favoriscono o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere.

Cassazione civile sez. II, 14/05/2018, n.11657

Interruzione del termine per l’usucapione
Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell’usucapione, ai sensi degli articoli 1165 e 2944 del Cc, non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare.

Cassazione civile sez. II, 31/08/2017, n.20611

La legge elenca tassativamente gli atti interruttivi dell’usucapione
In tema di possesso “ad usucapionem”, con il rinvio fatto dall’art. 1165 all’art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, cosicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti.

(Nella specie il giudice del merito aveva accordato rilievo decisivo, al fine di escludere il maturarsi dell’usucapione, solo alla volontà contraria dei proprietari della strada e alle loro varie reazioni contro il passaggio pubblico, sia per escludere un possesso idoneo all’usucapione che per ritenerne l’avvenuta interruzione, senza peraltro individuare con esattezza, con riguardo a questo ultimo caso, alcuno dei modi previsti dall’art. 2932 c.c. In applicazione del principio che precede la Suprema corte ha cassato tale pronuncia).

Cassazione civile sez. II, 18/10/2016, n.21015

Interruzione dell’usucapione
Ai fini dell’interruzione dell’usucapione occorre fare riferimento ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali diretti a ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore. Il rinvio dell’art. 1165 c.c. all’art. 2943 c.c. – infatti – determina la tassatività degli atti interruttivi del possesso, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli suddetti, stabiliti dalla legge.

Cassazione civile sez. II, 11/04/2013, n.8907

Interruzione dell’usucapione: a quali atti può essere ascritta?
L’interruzione dell’usucapione, per il combinato tassativo disposto di cui agli artt. 1165 e 2943 c.c., può essere ascritta soltanto a quegli atti comportanti la perdita materiale, sua pur temporanea, del potere di fatto esercitato sulla cosa, o alle iniziative giudiziali dirette a provocarne ope iudicis la privazione nei confronti del possessore usucapente.

(Nella specie, relativa alla richiesta di rimozioni di tubature poste al confine tra due proprietà, la Corte ha ritenuto integrata l’usucapione della servitù atteso che una semplice missiva di lamentela non costituiva atto idoneo ad interrompere la possessio ad usucapionem e, comunque, nel ventennio successivo alla missiva e prima dell’instaurazione del giudizio, non era stato esercitato dall’avente diritto alcun potere di fatto sulla cosa. Nemmeno lo spostamento delle tubazioni a qualche centimetro dal muro divisorio e ad esso collegate da zanche metalliche – spostamento avvenuto all’interno della fascia di rispetto di 1 metro dal confine- non aveva comportato interruzione del possesso, accentuando invece, il connotato dell’apparenza della servitù).

Cassazione civile sez. II, 06/11/2012, n.19089

Immobile oggetto di occupazione illecita: interruzione dell’usucapione
L’interruzione dell’usucapione della proprietà di un immobile oggetto di occupazione illecita da parte della Pubblica Amministrazione può avvenire solo con la proposizione di un’apposita domanda giudiziale, essendo insufficienti a tal fine eventuali atti di contestazione, diffida e messa in mora.

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 02/01/2008, n.4

Servitù apparente acquistata per usucapione
Tenuto conto che, in virtù del principio tantum praescriptum “quantum” possessum, una servitù apparente viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza dell’utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio protrattasi continuativamente per il tempo necessario previsto dalla legge, la realizzazione di opere che abbiano ridotto l’estensione di una veduta, non incidendo sulla sua identità, non determina l’interruzione dell’usucapione e la decorrenza di un nuovo termine.

Cassazione civile sez. II, 02/07/2003, n.10460

Efficacia interruttiva del possesso
Ai fini dell’interruzione dell’usucapione, non si può attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente.

Cassazione civile sez. II, 19/06/2003, n.9845

Interruzione dell’usucapione di beni immobili
Ai fini dell’interruzione dell’usucapione di beni immobili, ove sia stata proposta denuncia di nuova opera ed al giudizio non abbia preso parte il soggetto che vanta di aver usucapito il bene, rileva, a prescindere dall’epoca di proposizione della domanda, la situazione di fatto scaturita dalla pronuncia che abbia definito il giudizio sotto il profilo possessorio a favore del contenuto in usucapione, cosicché nel giudizio relativo all’usucapione si deve tener conto dell’acclarato concorrente possesso di parte convenuta.

Cassazione civile sez. II, 12/07/2000, n.9244

Possesso ad usucapionem: caratteristiche
La buona fede non è requisito del possesso “ad usucapionem”, essendo sufficiente che questo abbia le caratteristiche della pacificità, pubblicità, continuità e non interruzione.

Tribunale Udine, 26/01/2000

Riconoscimento del diritto altrui
Ai fini dell’interruzione dell’usucapione a norma dell’art. 2944 c.c. (richiamato dall’art. 1165 c.c.) il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all’avente diritto, nè tantomeno di essere da lui accettato.

Cassazione civile sez. II, 13/08/1985, n.4428

Disponibilità del godimento della cosa
In tema di interruzione dell’usucapione – poiché il possesso non richiede, per il suo permanere, il costante, materiale rapporto con la cosa che ne costituisce l’oggetto, essendo sufficiente la disponibilità del godimento della cosa stessa da parte del possessore, non contrastata da terzi – la semplice assenza di manifestazioni del predetto rapporto materiale per un dato periodo, anche se provata, non è di per sè idonea a dimostrare la volontaria dismissione del possesso, la quale deve essere assolutamente univoca per produrre l’indicata interruzione.

Cassazione civile sez. II, 28/11/1981, n.6349

Interruzione dell’usucapione di una servitù
L’interruzione dell’usucapione di una servitù può avvenire, oltre che nell’ipotesi di interruzione naturale di cui all’art. 1167 c.c., solo mercè proposizione di una negatoria “servitutis” (art. 2943 comma 1, 2 e 3 c.c.) essendo inapplicabile alla usucapione l’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art. 2943 c.c., la quale prevede l’interruzione della prescrizione in base ad ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.

Cassazione civile sez. II, 10/01/1980, n.228

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