In casa non si può comprimere il numero di animali domestici
La limitazione delle presenze non rientra nel potere del Comune
Le norme igienico-sanitarie sono su un piano diverso rispetto alla libertà personale
Il Comune che impone l’ intervento di bonifica igienico-sanitaria in un appartamento in condominio dove sono presenti animali domestici non può vietare di introdurne di nuovi. Lo ha stabilito il Tar Lazio nella pronuncia 13172/2021 depositata il 20 dicembre.
Al tribunale amministrativo si era rivolta una donna, nel cui appartamento avevano effettuato un accesso funzionari di Comune ed Asl, richiamati dai condòmini vicini i quali avevano segnalato che l’immobile non presentava i requisiti igienico – sanitari necessari e idonei neppure in relazione alla cura dei sette gatti che all’interno erano accuditi.
La donna si opponeva ai contenuti dell’ordinanza igienico-sanitaria facendo rilevare che non sussistevano effettive situazioni di pericolo né per l’ambiente, né per le persone, né per gli stessi animali domestici. Il sindaco, sosteneva la ricorrente, quale autorità sanitaria, non avrebbe le competenze per valutare comportamenti umani e stato di salute di persone o animali, a tal fine la donna produceva anche referti medici comprovanti la sua «perfetta salute psicofisica».
Il Comune intimato resisteva al ricorso, insistendo sulle condizioni di insalubrità dell’ambiente. L’intero condominio nel quale si trova l’abitazione della donna subiva, per il municipio. le conseguenze della situazione perché dall’appartamento provenivano cattivi odori. Pericolo che anche il Tar riscontrava pur accogliendo però una delle richieste arrivate dalla donna. «È privo di fondamento – scrivono i giudici amministrativi – il divieto di introdurre in termini assoluti animali nell’appartamento, senza termine né modalità o condizioni». Lo stato ed il benessere di questi ultimi è oggetto di tutela da parte del Comune, secondo il regolamento locale (e relativi standard di mantenimento e custodia di animali domestici), che non risulta essere contestato.
Veniva perciò intimato al Comune di rinnovare il provvedimento nella parte annullata, assicurando la partecipazione degli interessati al relativo procedimento.
La limitazione delle presenze non rientra nel potere del Comune
Le norme igienico-sanitarie sono su un piano diverso rispetto alla libertà personale
Annarita D’Ambrosio
Il Comune che impone l’ intervento di bonifica igienico-sanitaria in un appartamento in condominio dove sono presenti animali domestici non può vietare di introdurne di nuovi. Lo ha stabilito il Tar Lazio nella pronuncia 13172/2021 depositata il 20 dicembre.
Al tribunale amministrativo si era rivolta una donna, nel cui appartamento avevano effettuato un accesso funzionari di Comune ed Asl, richiamati dai condòmini vicini i quali avevano segnalato che l’immobile non presentava i requisiti igienico – sanitari necessari e idonei neppure in relazione alla cura dei sette gatti che all’interno erano accuditi.
La donna si opponeva ai contenuti dell’ordinanza igienico-sanitaria facendo rilevare che non sussistevano effettive situazioni di pericolo né per l’ambiente, né per le persone, né per gli stessi animali domestici. Il sindaco, sosteneva la ricorrente, quale autorità sanitaria, non avrebbe le competenze per valutare comportamenti umani e stato di salute di persone o animali, a tal fine la donna produceva anche referti medici comprovanti la sua «perfetta salute psicofisica».
Il Comune intimato resisteva al ricorso, insistendo sulle condizioni di insalubrità dell’ambiente. L’intero condominio nel quale si trova l’abitazione della donna subiva, per il municipio. le conseguenze della situazione perché dall’appartamento provenivano cattivi odori. Pericolo che anche il Tar riscontrava pur accogliendo però una delle richieste arrivate dalla donna. «È privo di fondamento – scrivono i giudici amministrativi – il divieto di introdurre in termini assoluti animali nell’appartamento, senza termine né modalità o condizioni». Lo stato ed il benessere di questi ultimi è oggetto di tutela da parte del Comune, secondo il regolamento locale (e relativi standard di mantenimento e custodia di animali domestici), che non risulta essere contestato.
Veniva perciò intimato al Comune di rinnovare il provvedimento nella parte annullata, assicurando la partecipazione degli interessati al relativo procedimento.
sole24h

