CONDOMINIO MINIMO E NOMINA
DELL’AMMINISTRATORE
“Nell’ipotesi di condominio costituito da due soli condòmini, seppur titolari di quote diseguali – ha detto la Cassazione (sent. n. 16337/’20, inedita) -, ove si debba procedere all’approvazione di deliberazioni che – come quella di nomina dell’amministratore – richiedano comunque sotto il profilo dell’elemento personale, l’approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, co. 2, cod. civ., la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condòmini e la decisione ‘unanime’, non potendosi ricorrere al criterio maggioritario”.

