LA GRIGLIA DEGLI ADEMPIMENTI
1° condizione

Data dell’esigibilità dell’Iva

Possibile data della fattura 2° condizione

Data di ricezione della fattura

Possibile data di registrazione
della fattura ricevuta nel registro Iva degli acquisti
Dichiarazione Iva
in cui l’Iva viene detratta
Dicembre 2017.
Se con esigibilità immediata, coincide con
la  data dell’effettuazione dell’operazione, che è la data di consegna/spedizione della merce o del pagamento del servizi (ovvero di emissione anticipata della fattura o del pagamento anticipato)
Dicembre 2017 Dicembre 2017 Dicembre 2017, nella liquidazione Iva di dicembre 2017 o del IV trimestre 2017 Modello Iva 2018, relativo al 2017, da spedire entro il 30 aprile 2018. Influenza il credito Iva annuale del 2017 o il saldo Iva annuale a debito del 2017, in scadenza il 16 marzo 2018
Primi 4 mesi del 2018, in apposito sezionale del «registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017» (Iva «non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative» al 2018)
Da gennaio
a dicembre 2018 (1)
Da gennaio a dicembre 2018 (dopo la ricezione), con Iva nella liquidazione del mese o trimestre di registrazione (2018) Modello Iva 2019, relativo al 2018, da spedire entro il 30 aprile 2019. Influenza il credito Iva annuale del 2018 o il saldo Iva annuale a debito del 2018,
in scadenza
il 18 marzo 2019
Primi 4 mesi 2019, in apposito sezionale del registro Iva acquisti «relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018» (Iva «non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2019»)
Dal 1° al 15 gennaio 2018 (fattura differita) Da gennaio
a dicembre 2018
Da gennaio a dicembre 2018 (dopo la ricezione), con Iva nella liquidazione del mese o trimestre di registrazione (2018)
Primi 4 mesi del 2019, in apposito sezionale del registro Iva acquisti «relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018» (Iva «non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2019»)
Registrazione e dichiarazione in base alla data di esigibilità dell’Iva e alla data di ricezione della fattura
Nota: (1) Sono «fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti difformi rispetto alle indicazioni fornite» con la circolare 1/E/2018, in particolare, per chi, «avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017».

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