La difesa. Per non pregiudicare la chance del ravvedimento
Conoscere le contestazioni fin dal primo incontro
Negli ultimi anni, il Fisco ha individuato specifici indizi di evasione per i professionisti a seconda del settore di appartenenza. Alla luce della giurisprudenza intervenuta, alcuni di questi sono risultati sufficienti per fondare la rettifica del reddito dichiarato. Le Entrate, peraltro, hanno elaborato le “metodologie di controllo” per ciascuna professione, fornendo indicazioni precise sugli elementi da controllare in occasione di una verifica ad un professionista (si vedano le schede in alto). Esistono però delle regole generali cui i verificatori, siano essi militari della Guardia di finanza o funzionari dell’Agenzia, devono attenersi.
L’indagine pre-verifica
La norma non impone che prima di avviare una verifica sia eseguito un controllo sulla posizione del soggetto. Tuttavia, di norma, i verificatori acquisiscono delle notizie preliminari per programmare al meglio l’attività.
In anagrafe tributaria esistono già importanti informazioni, reddituali e non, che consentono un primo inquadramento del professionista. Ulteriori dati poi, sono raccolti mediante Internet (motori di ricerca quali Google o altri, siti web, eccetera), l’accesso a banche dati online di altre istituzioni o studi statistici sul settore di appartenenza. In alcuni casi i “controllori”, ove ritenuto necessario, effettuano anche appostamenti nelle adiacenze della sede del professionista.
L’accesso
I verificatori possono iniziare la verifica accedendo presso i locali nella disponibilità del professionista soprattutto se suggerito da determinate esigenze di rilevamento del personale dipendente, dimensioni dello studio, mole di lavoro, eccetera.
Se l’attività professionale viene svolta in locali ad uso “promiscuo” (destinati cioè anche a dimora abituale), oltre all’autorizzazione del capo dell’ufficio o del comandante del reparto della Finanza, è necessario anche una sorta di “benestare” dalla Procura, per la cui richiesta non servono particolari requisiti.
Nella più rara ipotesi, invece, in cui i verificatori intendano accedere presso l’abitazione del professionista (non adibita anche a studio) occorre l’autorizzazione della Procura che viene rilasciata solo in presenza di gravi indizi di evasione da indicare nella richiesta.
In ogni caso, per le attività professionali è necessaria la presenza del titolare dello studio o di altra persona appositamente delegata.
Nel caso in cui più professionisti esercitino la loro attività in diversi locali dello stesso immobile, ciascun soggetto ha diritto ad essere presente all’atto dell’accesso nei singoli locali dove è? custodita la propria documentazione.
Se invece la verifica riguarda un singolo professionista dello studio associato, occorre individuare i locali di sua esclusiva pertinenza poiché solo in questi potrà essere operato l’accesso, con esclusione quindi dei luoghi riconducibili ad altri professionisti.
Per ogni accesso e per ogni giornata di verifica è redatto un verbale nel quale sono riepilogate le attività quotidianamente svolte, eventuali richieste avanzate e le risposte del contribuente. Al termine della verifica è redatto un verbale conclusivo (Pvc, processo verbale di constatazione) nel quale sono contenute le contestazioni.
Il controllo a tavolino 
In alternativa all’accesso, l’amministrazione può eseguire la verifica presso i propri uffici notificando un invito a produrre la documentazione necessaria. Anche in questa ipotesi, è redatto un verbale nel quale sono indicati tutti i documenti prodotti, eventuali riserve segnalate dall’interessato o ulteriori richieste avanzate dal verificatore. Di prassi, dovrebbe comunque essere redatto il verbale conclusivo contenente le contestazioni. Ma, non di rado, l’Agenzia, terminata la verifica, emette direttamente l’avviso di accertamento. Poiché questo pregiudica il ravvedimento, conviene richiedere al primo incontro, che prima dell’emissione dell’atto impositivo, sia data notizia delle violazioni rilevate.
Il segreto professionale
Il professionista può opporre il segreto professionale dinanzi alla richiesta di verificare alcuni documenti. Il controllo, infatti, si esplica non solo sulle scritture contabili ma anche sugli eventuali documenti (pur se elettronici) rinvenuti nei locali.
Il segreto non può essere eccepito per le scritture ufficiali né? per i documenti che provano i rapporti finanziari fra professionista e cliente. In ogni caso, qualora opposto, i verificatori devono chiedere l’autorizzazione alla Procura.
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A pagina 19 – In Norme & Tributi
Il braccio di ferro sull’abuso
del diritto non risparmia gli studi
Laura Ambrosi
Antonio Iorio

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