FINALITÀ DEL BILANCIO
Sono richiamati i principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore: la neutralità costituisce un corollario della rappresentazione veritiera e richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni preconcette nell’applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio (investitori, finanziatori e altri creditori)
RILEVANZA
Un’informazione è rilevante quando la sua omissione può influenzare i destinatari primari dell’informazione.
La rilevanza dei singoli elementi è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa ed è quantificata tenendo conto di elementi qualitativi e quantitativi. Oic spiega che la quantificazione è giudicata «nel contesto complessivo del bilancio» e «non nel contesto delle voci analoghe», come prevede la direttiva 34/13
La rilevanza dei singoli elementi è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa ed è quantificata tenendo conto di elementi qualitativi e quantitativi. Oic spiega che la quantificazione è giudicata «nel contesto complessivo del bilancio» e «non nel contesto delle voci analoghe», come prevede la direttiva 34/13
CASI NON PREVISTI
Poiché è impossibile che i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali, quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un’autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale. Tuttavia, l’utilizzo delle fonti indicate nell’Oic 11 copre la maggior parte delle casistiche operative presenti nelle medie imprese
PRINCIPI IAS/IFRS
In presenza di un comportamento contabile contenuto negli Oic, il redattore del bilancio non può ricercare altrove diversa soluzione.
La relazione al decreto 3 agosto 2017 precisa che «sono riconosciute anche fiscalmente le qualificazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma», così come declinate dall’Oic. Questo potrebbe significare che un comportamento contabile non previsto dall’Oic, seppur valido per il bilancio, potrebbe non esserlo per il Fisco
La relazione al decreto 3 agosto 2017 precisa che «sono riconosciute anche fiscalmente le qualificazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma», così come declinate dall’Oic. Questo potrebbe significare che un comportamento contabile non previsto dall’Oic, seppur valido per il bilancio, potrebbe non esserlo per il Fisco

