DONAZIONE SUBITO SEGUITA DA PERMUTA
Il contribuente aveva donato i tre quarti di un’area edificabile alla figlia che già ne possedeva il restante quarto. Il giorno stesso l’area era poi stata ceduta in permuta con due appartamenti da edificare
L’operazione di donazione e successiva permuta, in considerazione della libertà di pianificazione della propria successione da parte del genitore e del carattere genuino della donazione, non è sine causa. Questa può individuarsi nella indicata pianificazione dei rapporti patrimoniali familiari e della successione ereditaria. La semplice sequenza temporale fra i due atti (donazione-permuta), di per sé non è idonea a dimostrare l’esistenza di una interposizione fittizia di persona e l’ufficio avrebbe dovuto fornire al giudice di merito ulteriori elementi idonei a far pensare all’assenza dello spirito di liberalità e alla strumentalità dell’operazione per evitare il carico fiscale della plusvalenza (quali ad esempio: il versamento di acconti al donante; la partecipazione di questi alle trattative per la permuta).
In questo senso: ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29182
In senso analogo: ordinanze n. 6276/2018 e 818/2017, sentenze n. 21572/2016 e 21952/2015
In questo senso: ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29182
In senso analogo: ordinanze n. 6276/2018 e 818/2017, sentenze n. 21572/2016 e 21952/2015
LIBERALITÀ E VENDITA DEL 50% A IMMOBILIARE
La contribuente aveva donato un’area edificabile al marito, il quale, un anno e mezzo dopo, ne aveva ceduto il 50% ad una società immobiliare
L’imputazione al contribuente di redditi formalmente intestati ad un altro soggetto (ai sensi dell’articolo 37 del Dpr 600/1973) può effettuarsi se, a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l’effettivo titolare, indipendentemente dalla distinzione tra interposizione fittizia e reale: di conseguenza, l’applicazione della norma non è limitata solo alle operazioni simulate.
Non è quindi necessario che l’Agenzia dimostri l’esistenza di un accordo simulatorio in cui sia coinvolto anche il terzo acquirente.
In questo senso: sentenza 22 novembre 2017, n. 27781
In senso analogo: pronunce n. 1734/2018, 18487/2017, 14470/2016, 9905/2014, 25671 e 449/2013
Non è quindi necessario che l’Agenzia dimostri l’esistenza di un accordo simulatorio in cui sia coinvolto anche il terzo acquirente.
In questo senso: sentenza 22 novembre 2017, n. 27781
In senso analogo: pronunce n. 1734/2018, 18487/2017, 14470/2016, 9905/2014, 25671 e 449/2013
DONAZIONE E ALIENAZIONE IMMEDIATA A SOCIETÀ
Il contribuente aveva donato un’area edificabile ai figli, i quali, lo stesso giorno, l’hanno ceduta a una immobiliare stipulando con la stessa un contratto di appalto per la costruzione, sul terreno, di una villetta bifamiliare
Nelle fattispecie quale quella in esame assume spesso rilievo, trattandosi di rapporti patrimoniali fra genitori e figli, il profilo della libertà della pianificazione della successione da parte dei genitori, tanto, in generale, che nulla impone al contribuente di optare, nell’espressione della propria autonomia negoziale, per la soluzione più onerosa sul piano fiscale. Va, inoltre, considerato che, attraverso la stipula del contratto di appalto, il corrispettivo della cessione dell’area è rimasto nella disponibilità del donatario e non è stato retrocesso al donante.
In questo senso: sentenza 25 marzo 2015, n. 5937
In senso analogo: sentenze n. 29189/2017, 12316/2017 e n. 16158/2016
In questo senso: sentenza 25 marzo 2015, n. 5937
In senso analogo: sentenze n. 29189/2017, 12316/2017 e n. 16158/2016
CESSIONE A BREVE DISTANZA DALLA DONAZIONE
Il contribuente aveva donato alla moglie e alle due figlie un’area edificabile pochi mesi prima della cessione dell’area stessa da parte di queste ultime
L’articolo 37 del 600/1973 non presuppone un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali.
In questo senso: sentenza
15 ottobre 2014, n. 21794
In senso analogo: sentenze n. 5408/2017, 4966/2017, 20250/2015
In questo senso: sentenza
15 ottobre 2014, n. 21794
In senso analogo: sentenze n. 5408/2017, 4966/2017, 20250/2015

