IL CODICE DEL CONSUMO
01 il provvedimento
Un’azienda (decisione n. 26761) è stata condannata a pagare 320mila euro per l’imposizione di un onere pari a due euro a bimestre a carico di clienti che scelgono il bollettino postale anziché la domiciliazione bancaria, per la quale non sono applicati costi aggiuntivi. Le argomentazioni difensive erano basate sul fatto che l’extra-costo fosse una parziale copertura delle spese per morosità e recupero del credito e che questo era stato introdotto nella contrattualistica con l’utenza prima dell’ingresso dell’articolo 62 del Codice di consumo
02 la condanna
L’autorità garante, acquisito il parere dell’Autorità per le comunicazioni, ha respinto le tesi aziendali e ha riaffermato il carattere generale del divieto posto dall’articolo 62 del Codice di consumo e dall’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 11/2010, per il quale il beneficiario del pagamento non può imporre spese al pagatore per l’uso di un determinato mezzo di adempimento
Un’azienda (decisione n. 26761) è stata condannata a pagare 320mila euro per l’imposizione di un onere pari a due euro a bimestre a carico di clienti che scelgono il bollettino postale anziché la domiciliazione bancaria, per la quale non sono applicati costi aggiuntivi. Le argomentazioni difensive erano basate sul fatto che l’extra-costo fosse una parziale copertura delle spese per morosità e recupero del credito e che questo era stato introdotto nella contrattualistica con l’utenza prima dell’ingresso dell’articolo 62 del Codice di consumo
02 la condanna
L’autorità garante, acquisito il parere dell’Autorità per le comunicazioni, ha respinto le tesi aziendali e ha riaffermato il carattere generale del divieto posto dall’articolo 62 del Codice di consumo e dall’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 11/2010, per il quale il beneficiario del pagamento non può imporre spese al pagatore per l’uso di un determinato mezzo di adempimento

