LA NORMA
Il nuovo comma 2 bis del Dl 63/2013, articolo 16, in vigore dal 1° gennaio 2018, impone la trasmissione per via telematica all’Enea delle informazioni sugli interventi effettuati in base all’articolo 16 bis del Dpr 917/86, cioè manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazioni, cablatura, inquinamento acustico, risparmio energetico e antisismica non «qualificato», sicurezza, acquisto di mobili (in collegamento con i lavori)
A CHE SERVONO I DATI
Nella norma (articolo 16, comma 2 bis del Dl 63/2013) è stabilito anche che l’Enea elabori le informazioni pervenute e trasmetta una relazione sui risultati degli interventi al ministero dello Sviluppo economico, al ministero dell’Economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, per una valutazione più complessiva dell’impatto
LE RISPOSTE
In due risposte al comune di Palagiano, il ministero dell’Economia e l’agenzia delle Entrate hanno confermato l’esistenza di un obbligo. Quindi, anche se nei mesi scorsi l’adempimento è stato preso sottogamba, ipotizzando addirittura un possibile errore nella norma, la comunicazione è invece una realtà per tutti i contribuenti italiani. Servirà all’Enea per misurare gli effetti delle opere realizzate in termini di risparmio energetico
LA COMUNICAZIONE
Non è ancora chiaro quali saranno i contenuti da inserire nella comunicazione obbligatoria da trasmettere all’Enea: stando alla mail dell’Enea in risposta al Comune di Palagiano, nelle «schede» si dovranno indicare i dati utili al calcolo del risparmio energetico di quei lavori che verranno indicati e che presumibilmente non saranno tutti quelli possibili nell’ampia gamma delle opere agevolate. La comunicazione andrà poi trasmessa
in via telematica

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