Contenzioso. La sentenza della Ctp Milano: il soggetto passivo è il trustee
Nulla la cartella notificata al trust
La notifica della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione direttamente a un trust è da considerarsi giuridicamente inesistente e/o radicalmente nulla in quanto il trust non è un soggetto fiscale e pertanto non può essere considerato quale generico soggetto passivo d’imposta.
Questo il principio che emerge dalla sentenza 1365 depositata il 27 marzo dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ( presidente Roggero – relatore Chiametti).
La questione finita all’attenzione dei giudici tributari milanesi riguardava l’impugnazione da parte di un trustee di una cartella di pagamento scaturente da un avviso di rettifica che il ricorrente asseriva mai notificato.
Fra i motivi d’impugnazione il ricorrente eccepiva, in via pregiudiziale, l’inesistenza giuridica della cartella impugnata e della relativa notificazione per carenza di legittimazione passiva del trust ovvero per inesistenza del soggetto passivo intimato.
L’ Ufficio si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del proprio operato e ribadiva , in particolare, che il comma 74 dell’articolo 1 della finanziaria per il 2007 aveva modificato l’articolo 73 del Tuir includendo i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e riconoscendo un’autonoma soggettività tributaria di questi enti; donde non poteva negarsi l’esistenza della soggettività giuridica. Inoltre, richiamando alcune pronunce di legittimità, affermava come fosse ormai da ritenere sconfessata la tesi secondo la quale l’istituzione del vincolo di destinazione non sarebbe da annoverare tra le manifestazioni di capacità contributiva, non rilevando la mancanza di arricchimento in quanto il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva va ragguagliato all’utilità economica della quale il costituente, destinando, dispone.
Il collegio milanese a decide di accogliere il ricorso con riferimento all’eccezione del trustee sulla inesistenza giuridica della notifica diretta al trust.
Fissato il principio di diritto i giudici rilevano l”errore nella notifica dell’atto esattivo nei confronti del trust e non del trustee; per tale motivo la notificazione dell’atto era da considerarsi inesistente e/o radicalmente nulla per carenza di legittimazione passiva del trust ed inesistenza del soggetto passivo intimato.
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Massimo Romeo

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