I PRINCÌPI GENERALI
Cassazione,
Sezioni unite 24823/2015

Il contraddittorio preventivo non è un principio generale dell’ordinamento interno
È obbligatorio solo nei casi in cui la legge lo prevede (es. accertamenti da studi di settore e redditometro). Nei controlli a tavolino, quindi, non si applica
Nella materia armonizzata (Iva) il contraddittorio è sempre obbligatorio ma la sua mancanza non causa automaticamente la nullità dell’accertamento. Perché ciò accada, il contribuente deve evidenziare la rilevanza delle osservazioni che avrebbe formulato in tale sede, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di giustizia Ue
(sentenza Kamino)
CONTROLLI FORMALI E IPOTECHE
Cassazione,
sentenza 25625/2017
Nei casi in cui il contraddittorio sia previsto da norme nazionali e abbia a oggetto imposte non armonizzate, la sua mancanza determina sempre la nullità dell’atto successivo, a prescindere dalle ragioni che il contribuente avrebbe potuto dedurre in tale sede
Non occorre dunque superare la prova di resistenza. Questo comporta ad esempio che l’ipoteca iscritta senza preavviso è sempre nulla (sentenze 14852/2017 e 380/2017)
Lo stesso principio vale per i controlli formali eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973
CONTROLLI STANDARDIZZATI
Cassazione,
sentenza 12631/2017
Gli accertamenti standardizzati (studi di settore) sono fondati su mere regole di esperienza, desunte da elaborazioni statistiche. Perché diventino presunzioni semplici occorre che l’Ufficio ne dimostri l’applicabilità al caso concreto, attraverso il contraddittorio preventivo (Sezioni unite 18184/2013)
L’Ufficio tuttavia non solo è tenuto ad attivare il contraddittorio preventivo ma deve anche indicare le ragioni che lo hanno indotto a rigettare le osservazioni del contribuente. Se ciò non avviene l’accertamento è nullo per violazione dell’obbligo di motivazione
ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
Cassazione,
sentenza 26933/2017
Negli accertamenti derivanti da accessi, ispezioni e verifiche, il contribuente ha il diritto di formulare osservazioni entro 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione. Per questo motivo, l’atto di accertamento emesso prima del decorso di tale termine è nullo, salvo che l’Ufficio non dimostri l’esistenza di particolari ragioni di urgenza (Cassazione sentenza 5899/2017).
L’Ufficio tuttavia non è tenuto a esplicitare i motivi di rigetto delle eccezioni del contribuente. È sufficiente che le osservazioni siano state valutate. Ciò significa che potranno essere adottate formule di stile quali «valutate le osservazioni del contribuente»

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