SE MANCA LA «CU»
01 IL CASO
Un avvocato ha ricevuto nel mese di settembre 2017 un bonifico a saldo di una propria fattura emessa a un cliente, la Alfa Srl, al netto della ritenuta d’acconto. Non riesce ad ottenere da Alfa la Cu, anche se ha la prova che la ritenuta è stata correttamente versata
(ha, infatti, ricevuto copia dell’avvenuto versamento tramite modello F24).
02 La soluzione
Secondo la risoluzione 68/E/2009, se il contribuente non riceve la Cu può comunque scomputare le ritenute subite esibendo la fattura e la documentazione bancaria nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara che la documentazione prodotta si riferisce a tale fattura, e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.
L’avvocato può quindi inserire l’importo della ritenuta subita in dichiarazione senza dover nulla temere dai controlli ai sensi dell’articolo 36-ter, comma 2, lettera a), Dpr 600/73.
Il tutto è confermato dalla Cassazione (sentenza 14138/2017), secondo cui alla mancanza della certificazione si può supplire con documenti equipollenti sotto l’aspetto probatorio.
Un avvocato ha ricevuto nel mese di settembre 2017 un bonifico a saldo di una propria fattura emessa a un cliente, la Alfa Srl, al netto della ritenuta d’acconto. Non riesce ad ottenere da Alfa la Cu, anche se ha la prova che la ritenuta è stata correttamente versata
(ha, infatti, ricevuto copia dell’avvenuto versamento tramite modello F24).
02 La soluzione
Secondo la risoluzione 68/E/2009, se il contribuente non riceve la Cu può comunque scomputare le ritenute subite esibendo la fattura e la documentazione bancaria nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara che la documentazione prodotta si riferisce a tale fattura, e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.
L’avvocato può quindi inserire l’importo della ritenuta subita in dichiarazione senza dover nulla temere dai controlli ai sensi dell’articolo 36-ter, comma 2, lettera a), Dpr 600/73.
Il tutto è confermato dalla Cassazione (sentenza 14138/2017), secondo cui alla mancanza della certificazione si può supplire con documenti equipollenti sotto l’aspetto probatorio.
SE MANCA IL VERSAMENTO
01 IL CASO
Un giovane ha effettuato a luglio 2017 una prestazione occasionale di lavoro autonomo a favore della società Beta, assoggettata a ritenuta d’acconto del 20% (articolo 25, comma 1, del Dpr 600/1973). Non avendo ricevuto la Cu, il suo commercialista si è informato presso la società e ha saputo che quest’ultima è in gravi difficoltà finanziarie e non ha mai versato la ritenuta.
02 LA soluzione
Secondo la Cassazione (da ultimo pronuncia 14598/2017) anche il sostituito è obbligato in solido al pagamento dell’imposta, per cui anche quest’ultimo è soggetto al potere di accertamento, fermo restando il regresso verso il sostituto. Perciò, se il contribuente inserisce la ritenuta nel 730 o Redditi Pf può divenire responsabile in solido con la società del mancato versamento.
Anche se non lo fa, però, non pare che egli possa presentare istanza di rimborso alle Entrate perché non si è (formalmente) verificata una doppia imposizione (vietata dall’articolo 163 Tuir). Secondo la Cassazione, il contribuente dovrebbe agire attraverso la giustizia ordinaria verso la società Beta facendo valere il proprio credito. Buona parte della giurisprudenza di merito è in disaccordo con la Cassazione.
Un giovane ha effettuato a luglio 2017 una prestazione occasionale di lavoro autonomo a favore della società Beta, assoggettata a ritenuta d’acconto del 20% (articolo 25, comma 1, del Dpr 600/1973). Non avendo ricevuto la Cu, il suo commercialista si è informato presso la società e ha saputo che quest’ultima è in gravi difficoltà finanziarie e non ha mai versato la ritenuta.
02 LA soluzione
Secondo la Cassazione (da ultimo pronuncia 14598/2017) anche il sostituito è obbligato in solido al pagamento dell’imposta, per cui anche quest’ultimo è soggetto al potere di accertamento, fermo restando il regresso verso il sostituto. Perciò, se il contribuente inserisce la ritenuta nel 730 o Redditi Pf può divenire responsabile in solido con la società del mancato versamento.
Anche se non lo fa, però, non pare che egli possa presentare istanza di rimborso alle Entrate perché non si è (formalmente) verificata una doppia imposizione (vietata dall’articolo 163 Tuir). Secondo la Cassazione, il contribuente dovrebbe agire attraverso la giustizia ordinaria verso la società Beta facendo valere il proprio credito. Buona parte della giurisprudenza di merito è in disaccordo con la Cassazione.

