LA RELAZIONE DI REVISIONE
L’istituto della revisione del bilancio si caratterizza per alcuni profili rilevanti del suo regime, quali «quelli del controllo pubblicistico (iscrizione all’Albo e vigilanza della Consob) e della responsabilità civile e penale del revisore, che, se pur non consentono di affermare che la relazione di revisione garantisce la verità del bilancio, vincolano a riconoscere, a pena dell’inutilità dell’istituto, che essa costituisce una pronuncia qualificata sulla verità della contabilità e del bilancio».
(Cassazione sentenza 5926/2009)
LA VALENZA PROBATORIA
Le caratteristiche del controllo, anche se non assicurano la veridicità del bilancio, «rendono forte e affidabile l’istituto della revisione e particolarmente qualificate le sue attestazioni, che, attingendo al regime giuridico delle prove decisive, non possono essere disattese dall’amministrazione finanziaria o dal giudice se non sono contrastate da prove di eguale portata». Queste ultime, però, «non possono (… ) concretarsi in mere supposizioni o affermazioni rimaste prive di riscontro».
(Cassazione sentenza 6532/2009. In senso conforme 5926/2009 e 13252/201
LA PROVA CONTRARIA DELL’AMMINISTRAZIONE
La relazione di revisione può essere confutata dall’agenzia delle Entrate mediante documenti che: a) «dimostrino il carattere omissivo del comportamento del revisore»; b) «pur tributariamente rilevanti, non siano stati oggetto di valutazione da parte del revisore, perché non se ne prevedeva l’inserimento nelle procedure di revisione»; c) «sono stati occultati, perché idonei a provare comportamenti dolosi»; d) «consentono di provare che le risultanze del controllo sono state travisate».
(Cassazione sentenza 5926/2009) 
LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Lo scopo esclusivo della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi è «quello di identificare il soggetto che ha svolto la revisione contabile e che ha espresso un giudizio sul bilancio». Va escluso che sussista una diretta responsabilità dei revisori ai fini fiscali, in quanto «in nessun modo detta sottoscrizione rappresenta l’espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi nonché il rispetto della vigente normativa tributaria. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità degli organi sociali».
(Assirevi, documento di ricerca 208/2017) 

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