UTILIZZO DI UN CREDITO NON SPETTANTE
Utilizzo in compensazione di un credito non spettante (ma comunque certo nella sua esistenza e nel suo ammontare)
30% degli importi per i quali è stato omesso il versamento a seguito della compensazione con un’eccedenza o con un credito d’imposta superiore a quello spettante
Entro i termini ordinari
previsti per l’accertamento
delle imposte
previsti per l’accertamento
delle imposte
Qualora l’ufficio provveda al recupero anche del credito, è possibile eccepire la debenza solo degli interessi e della sanzione (circolare 23/E/2017, punto 5.1).
Nel caso in cui, invece, l’atto venga notificato utilizzando le disposizioni previste per i «crediti inesistenti» è possibile eccepire:
la tardività dell’atto di recupero;
l’erronea applicazione della sanzione dal 100% al 200% in luogo della sanzione del 30 per cento;
l’esistenza di un errore formale occorso nella compensazione;
la possibilità di utilizzare la definizione agevolata
Nel caso in cui, invece, l’atto venga notificato utilizzando le disposizioni previste per i «crediti inesistenti» è possibile eccepire:
la tardività dell’atto di recupero;
l’erronea applicazione della sanzione dal 100% al 200% in luogo della sanzione del 30 per cento;
l’esistenza di un errore formale occorso nella compensazione;
la possibilità di utilizzare la definizione agevolata
DEFINIZIONE AGEVOLATA
AMMESSA
AMMESSA
UTILIZZO DI UN CREDITO NON ESISTENTE
Credito creato artificiosamente o in modo fraudolento, oppure legato ad una condizione sospensiva che non si è avverata
Dal 100% al 200% degli importi per i quali è stato omesso
il versamento a seguito
della compensazione
con crediti inesistenti
il versamento a seguito
della compensazione
con crediti inesistenti
Entro il 31 dicembre
dell’ottavo anno successivo
a quello dell’utilizzo
dell’ottavo anno successivo
a quello dell’utilizzo
Nell’ipotesi in cui nell’atto di recupero l’ufficio contesti genericamente l’indebita fruizione del credito, senza che la violazione sia specificamente inquadrata nelle motivazioni a supporto dell’accertamento, è possibile eccepire:
l’effettiva esistenza/spettanza del credito;
l’inesistenza di un intento fraudolento o di un intento evasivo;
l’assenza di malafede da parte del contribuente
l’effettiva esistenza/spettanza del credito;
l’inesistenza di un intento fraudolento o di un intento evasivo;
l’assenza di malafede da parte del contribuente
DEFINIZIONE AGEVOLATA
non ammessa
non ammessa

