Cassazione. L’eccessivo carico di lavoro del notaio porta la Commissione disciplinare ad escludere la personalità della prestazione
Troppi atti stipulati? Scatta la sospensione
Sospeso il notaio che ha una mole di lavoro tale da far escludere la cura personale degli atti. La Cassazione (sentenza 10872) conferma la sanzione disciplinare della sospensione dalla funzione per otto mesi, rispetto alla “pena” iniziale di 10, ridotta dalla Corte d’appello, per una doppia incolpazione: sette mesi per la violazione del principio di personalità della prestazione e uno per il ritardo nella registrazione degli atti.
Un carico di lavoro abnorme aveva portato il professionista a stipulare 3.489 atti nel 2014, con un trend in crescita considerato anomalo. Stipule fatte in città diverse e nello stesso giorno, con una media di 16 atti e comunque non meno di 11 al giorno. Troppi, ad avviso della Commissione disciplinare, perchè il professionista, in prima persona, avesse il tempo di leggere i documenti e procedere a tutte le attività connesse alla stipula, compresa l’”indagine” sulla la volontà delle parti. Nel cahier de dolèances, anche il ritardo nella registrazione delle trascrizioni. Un addebito di non poco conto, perchè sulla tempestività si gioca la sicurezza dei traffici, prevenendo le trascrizioni abusive. Problema che “pesa” sulla tenuta del sistema assicurativo notarile gravato dai sinistri denunciati.
Diversi i motivi di ricorso del notaio: dall’eccessiva “discrezionalità” nel muovere gli addebiti a una lettura alternativa del ruolo del notaio.
Riguardo all’individuazione degli “illeciti”, la Cassazione ricorda che la legge notarile prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera che comprende tutti i comportamenti, della vita pubblica e privata, che possono compromettere la dignità del notaio e il prestigio della categoria.
Sul fronte della legge notarile l’incolpato ricorda che l’articolo 47, comma 2, nelle stesura originaria, assegnava al notaio il compito di «dirigere personalmente la compilazione integrale dell’atto». Mentre secondo la nuova formulazione il notaio «sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto». Non sarebbe, dunque, più necessaria la presenza fisica e permanente del professionista. Per il ricorrente é lecito dare l’addio al vecchio« neoformalismo procedimentale» per sostituirlo con un notaio che non «appare» ma «parla di sè…attraverso la qualità dei suoi atti che attesta anche la personalità della prestazione attraverso un’efficiente gestione della sua presenza».
Per la Suprema corte, però, quello disegnato dal ricorrente é un modello manageriale futuribile, nel quale «il notaio assegnerebbe la certificazione fidefacente e il ruolo di alto consulente dei contraenti, ad un complesso organizzato aziendale, nel quale non sia prevista la sua presenza certificatoria ma solo la sua supervisione».
I giudici precisano che non è la sede per chiedersi cosa resterebbe, se così fosse, del ruolo che la tradizione giuridica italiana assegna al notaio. Ad oggi però il notaio ha un compito di direzione e una responsabilità personale: va bene l’aiuto del collaboratori, ma la compilazione dell’atto, deve comunque avvenire in sua presenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Patrizia Maciocchi
Un carico di lavoro abnorme aveva portato il professionista a stipulare 3.489 atti nel 2014, con un trend in crescita considerato anomalo. Stipule fatte in città diverse e nello stesso giorno, con una media di 16 atti e comunque non meno di 11 al giorno. Troppi, ad avviso della Commissione disciplinare, perchè il professionista, in prima persona, avesse il tempo di leggere i documenti e procedere a tutte le attività connesse alla stipula, compresa l’”indagine” sulla la volontà delle parti. Nel cahier de dolèances, anche il ritardo nella registrazione delle trascrizioni. Un addebito di non poco conto, perchè sulla tempestività si gioca la sicurezza dei traffici, prevenendo le trascrizioni abusive. Problema che “pesa” sulla tenuta del sistema assicurativo notarile gravato dai sinistri denunciati.
Diversi i motivi di ricorso del notaio: dall’eccessiva “discrezionalità” nel muovere gli addebiti a una lettura alternativa del ruolo del notaio.
Riguardo all’individuazione degli “illeciti”, la Cassazione ricorda che la legge notarile prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera che comprende tutti i comportamenti, della vita pubblica e privata, che possono compromettere la dignità del notaio e il prestigio della categoria.
Sul fronte della legge notarile l’incolpato ricorda che l’articolo 47, comma 2, nelle stesura originaria, assegnava al notaio il compito di «dirigere personalmente la compilazione integrale dell’atto». Mentre secondo la nuova formulazione il notaio «sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto». Non sarebbe, dunque, più necessaria la presenza fisica e permanente del professionista. Per il ricorrente é lecito dare l’addio al vecchio« neoformalismo procedimentale» per sostituirlo con un notaio che non «appare» ma «parla di sè…attraverso la qualità dei suoi atti che attesta anche la personalità della prestazione attraverso un’efficiente gestione della sua presenza».
Per la Suprema corte, però, quello disegnato dal ricorrente é un modello manageriale futuribile, nel quale «il notaio assegnerebbe la certificazione fidefacente e il ruolo di alto consulente dei contraenti, ad un complesso organizzato aziendale, nel quale non sia prevista la sua presenza certificatoria ma solo la sua supervisione».
I giudici precisano che non è la sede per chiedersi cosa resterebbe, se così fosse, del ruolo che la tradizione giuridica italiana assegna al notaio. Ad oggi però il notaio ha un compito di direzione e una responsabilità personale: va bene l’aiuto del collaboratori, ma la compilazione dell’atto, deve comunque avvenire in sua presenza.
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Patrizia Maciocchi

