IL TERMINE
Quattro canali per presentare l’istanza
Per aderire alla rottamazione occorre presentare il modello DA 2000/17 entro domani, 15 maggio.
È possibile presentare l’istanza utilizzando quattro diversi canali:
via Pec inviando il modulo all’indirizzo riportato sul modulo e sul sito agenziaentrateriscossione.gov.it;
con il servizio online fai-da-te sull’area pubblica del sito dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, entro le 23 del 15 maggio (oppure entro le 23.59 se si accede in area privata);
tramite un professionista delegato a trasmettere l’istanza;
direttamente agli sportelli dell’agenzia delle Entrate-Riscossione in tutta Italia. In tal caso, gli sportelli sono generalmente aperti dalle 8.15 alle 14.15, fino alle 16.15 nelle città più grandi (Roma, Milano, Napoli, eccetera).
I DEBITI AMMESSI
Le imposte «rottamabili»
Possono essere ammessi tutti i carichi affidati ai concessionari della Riscossione, Equitalia, agenzia Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia Spa relativi a qualsiasi imposta (Ires, Iva, addizionali, canone Rai, eccetera), ai contributi Inps e ai premi Inail.
Contributi, multe e tributi locali
Anche i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali rientrano nella definizione, nella misura in cui la riscossione sia affidata ad agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rientrano nella definizione tutte le entrate locali (Imu, Tasi, Tarsu eccetera) di natura tributaria e quelle relative a violazioni del Codice della strada nella misura in cui l’ente impositore abbia scelto di affidarne la riscossione ad agenzia delle Entrate-Riscossione.
LA CONVENIENZA
Sconto di sanzioni e interessi
Aderendo alla rottamazione, si beneficerà dello stralcio:
delle sanzioni amministrative (ma non nel caso delle multe stradali);
e degli interessi di mora.
Restano pertanto dovute le somme a titolo di:
imposta;
interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
aggio della riscossione (calcolato però sugli importi da corrispondere)
eventuali spese per le misure cautelari e/o esecutive già avviate, nonché le spese di notifica.
In caso di pagamenti parziali del debito già avvenuti in ottemperanza a piani di dilazione concessi, si beneficerà dello stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora soltanto sul debito residuo.

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