Prescrizione e autotutela consentono il rimborso
La semplice presentazione dell’istanza di definizione agevolata non impedisce al debitore di beneficiare – in futuro – del venir meno del carico a ruolo, per effetto dell’autotutela dell’ente creditore. Anche dopo la trasmissione della domanda, inoltre, è possibile eccepire l’intervenuta prescrizione del credito affidato all’Agente della riscossione. L’istanza di rottamazione non costituisce infatti una accettazione incondizionata e irreversibile dei carichi ivi indicati. Questo effetto si determina solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme derivanti dalla sanatoria: in tal caso gli importi versati non possono essere richiesti a rimborso.
Uno dei dubbi dell’ultimo momento può riguardare proprio l’opportunità di presentare l’istanza per “partite incerte”, in termini di effettiva fondatezza del credito erariale.
Pensiamo al caso piuttosto frequente di un contribuente che fatto istanza di sgravio per autotutela all’agenzia delle Entrate ed è in attesa di una risposta. In tale eventualità si pongono due esigenze:
da un lato, non si vorrebbe perdere l’opportunità di ottenere una significativa falcidia del debito, soprattutto in presenza di carichi oramai non più contestabili, laddove lo sgravio non dovesse avere esito positivo;
dall’altro, ci si chiede se presentando l’istanza di rottamazione si determini una sorta di rinuncia implicita allo sgravio, così perdendo per sempre la possibilità di un annullamento totale dell’importo di cui si discute.
Come regolarsi, allora? La mera presentazione di un’istanza di definizione agevolata non comporta affatto l’accettazione irrevocabile degli importi dettagliati nel modulo dell’agenzia delle Entrate-Riscossione. Si tratta di una sorta di riconoscimento di debito che però non ne impedisce una futura contestazione, con onere della prova a carico del debitore. È solo il perfezionamento della rottamazione che rende irripetibili le somme versate.
Il contribuente dunque può senz’altro presentare la domanda di definizione, nelle more di una procedura di sgravio. Laddove poi lo sgravio dovesse essere accordato anche prima del pagamento dell’ultima rata della definizione, il debitore avrebbe il diritto a chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso.
Le somme prescritte
Un ragionamento analogo si potrebbe fare in presenza di carichi sui quali vi sia il dubbio che sia intervenuta la prescrizione.Il problema in questo caso è che se il debitore non ha tempo per effettuare un accesso agli atti dell’Agente della riscossione, egli non avrà la certezza che la prescrizione sia stata interrotta da un atto di messa in mora.
Anche in questa ipotesi, l’interessato potrà comunque presentare l’istanza di definizione entro il 15 maggio. Se poi in seguito, e comunque sempre prima del perfezionamento della procedura agevolata, il debitore dovesse verificare che la prescrizione è in effetti maturata, potrà interrompere i pagamenti e decadere dalla definizione. Tuttavia, in base all’articolo 2940 del Codice civile, i pagamenti spontanei di un credito prescritto non sono ripetibili. Per evitare di incorrere in questo impedimento, bisognerà dunque che l’accesso agli atti dell’Agente della riscossione avvenga prima della scadenza di pagamento della prima rata (luglio o ottobre 2018).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Luigi Lovecchio
Uno dei dubbi dell’ultimo momento può riguardare proprio l’opportunità di presentare l’istanza per “partite incerte”, in termini di effettiva fondatezza del credito erariale.
Pensiamo al caso piuttosto frequente di un contribuente che fatto istanza di sgravio per autotutela all’agenzia delle Entrate ed è in attesa di una risposta. In tale eventualità si pongono due esigenze:
da un lato, non si vorrebbe perdere l’opportunità di ottenere una significativa falcidia del debito, soprattutto in presenza di carichi oramai non più contestabili, laddove lo sgravio non dovesse avere esito positivo;
dall’altro, ci si chiede se presentando l’istanza di rottamazione si determini una sorta di rinuncia implicita allo sgravio, così perdendo per sempre la possibilità di un annullamento totale dell’importo di cui si discute.
Come regolarsi, allora? La mera presentazione di un’istanza di definizione agevolata non comporta affatto l’accettazione irrevocabile degli importi dettagliati nel modulo dell’agenzia delle Entrate-Riscossione. Si tratta di una sorta di riconoscimento di debito che però non ne impedisce una futura contestazione, con onere della prova a carico del debitore. È solo il perfezionamento della rottamazione che rende irripetibili le somme versate.
Il contribuente dunque può senz’altro presentare la domanda di definizione, nelle more di una procedura di sgravio. Laddove poi lo sgravio dovesse essere accordato anche prima del pagamento dell’ultima rata della definizione, il debitore avrebbe il diritto a chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso.
Le somme prescritte
Un ragionamento analogo si potrebbe fare in presenza di carichi sui quali vi sia il dubbio che sia intervenuta la prescrizione.Il problema in questo caso è che se il debitore non ha tempo per effettuare un accesso agli atti dell’Agente della riscossione, egli non avrà la certezza che la prescrizione sia stata interrotta da un atto di messa in mora.
Anche in questa ipotesi, l’interessato potrà comunque presentare l’istanza di definizione entro il 15 maggio. Se poi in seguito, e comunque sempre prima del perfezionamento della procedura agevolata, il debitore dovesse verificare che la prescrizione è in effetti maturata, potrà interrompere i pagamenti e decadere dalla definizione. Tuttavia, in base all’articolo 2940 del Codice civile, i pagamenti spontanei di un credito prescritto non sono ripetibili. Per evitare di incorrere in questo impedimento, bisognerà dunque che l’accesso agli atti dell’Agente della riscossione avvenga prima della scadenza di pagamento della prima rata (luglio o ottobre 2018).
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Luigi Lovecchio

