Senza adeguata verifica la banca perde casa
miilano
La «non» adeguata verifica antiriciclaggio fa cadere la buona fede della banca e rende inoppugnabile il sequestro/confisca dell’immobile gravato di garanzia sul mutuo erogato. La Quinta penale della Cassazione (sentenza 24670/18 depositata ieri) fissa con chiarezza i limiti della buona fede e della adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, spostando in avanti i doveri “non tipizzati” dell’intermediario. Intermediario che non può limitarsi al mero controllo formale (e superficiale) sulle operazioni, anche perché la normativa oggi impone una «funzione sociale» di controllo sul reimpiego di capitali di origine illecita.
La vicenda riguardava la concessione di un mutuo per l’acquisto di immobile con il quale il contraente – indagato tra l’altro narcotraffico e raggiunto pertanto da misure di prevenzione patrimoniale – aveva messo in atto un’operazione di autoriciclaggio. Formalmente il mutuo fondiario con la banca poteva apparire ineccepibile, se non per la circostanza che l’istituto non aveva adeguatamente soppesato il fatto che i contratti di lavoro dipendente – esibiti come fonte “lecita” di reddito – erano largamente incompleti, non sottoscritti e mai nemmeno trasmessi agli uffici competenti. Tali aspetti, scrive la Quinta, «avrebbero dovuto imporre verifiche più pregnanti riguardo l’effettiva percezione dei redditi da parte degli aspiranti mutuatari«non rivelandosi cautela adeguata e sufficiente la mera consultazione del registro delle imprese in cui figurava la ditta presso la quale, apparentemente» il cliente «aveva documentato di lavorare». La mancata consultazione delle normali banche dati, che avrebbe rilevato l’anomalia della dichiarazione, è «all’evidenza» una violazione di «obblighi non normativamente previsti siccome ancorati alla diligenza specifica del buon banchiere da declinarsi, dopo l’entrata in vigore del dlgs 231/2007, anche in relazione alla funzione sociale a questi assegnata dalle politiche di prevenzione delle attività di riciclaggio, che non possono risolversi nel mero controllo formale». Tra gli elementi valutativi a sfavore della banca, la circostanza che i due mutuatari non erano clienti con i quali l’istituto aveva avuto «pregressi e consolidati rapporti fiduciari».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Alessandro Galimberti
La «non» adeguata verifica antiriciclaggio fa cadere la buona fede della banca e rende inoppugnabile il sequestro/confisca dell’immobile gravato di garanzia sul mutuo erogato. La Quinta penale della Cassazione (sentenza 24670/18 depositata ieri) fissa con chiarezza i limiti della buona fede e della adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, spostando in avanti i doveri “non tipizzati” dell’intermediario. Intermediario che non può limitarsi al mero controllo formale (e superficiale) sulle operazioni, anche perché la normativa oggi impone una «funzione sociale» di controllo sul reimpiego di capitali di origine illecita.
La vicenda riguardava la concessione di un mutuo per l’acquisto di immobile con il quale il contraente – indagato tra l’altro narcotraffico e raggiunto pertanto da misure di prevenzione patrimoniale – aveva messo in atto un’operazione di autoriciclaggio. Formalmente il mutuo fondiario con la banca poteva apparire ineccepibile, se non per la circostanza che l’istituto non aveva adeguatamente soppesato il fatto che i contratti di lavoro dipendente – esibiti come fonte “lecita” di reddito – erano largamente incompleti, non sottoscritti e mai nemmeno trasmessi agli uffici competenti. Tali aspetti, scrive la Quinta, «avrebbero dovuto imporre verifiche più pregnanti riguardo l’effettiva percezione dei redditi da parte degli aspiranti mutuatari«non rivelandosi cautela adeguata e sufficiente la mera consultazione del registro delle imprese in cui figurava la ditta presso la quale, apparentemente» il cliente «aveva documentato di lavorare». La mancata consultazione delle normali banche dati, che avrebbe rilevato l’anomalia della dichiarazione, è «all’evidenza» una violazione di «obblighi non normativamente previsti siccome ancorati alla diligenza specifica del buon banchiere da declinarsi, dopo l’entrata in vigore del dlgs 231/2007, anche in relazione alla funzione sociale a questi assegnata dalle politiche di prevenzione delle attività di riciclaggio, che non possono risolversi nel mero controllo formale». Tra gli elementi valutativi a sfavore della banca, la circostanza che i due mutuatari non erano clienti con i quali l’istituto aveva avuto «pregressi e consolidati rapporti fiduciari».
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Alessandro Galimberti

