la situazione attuale
Meno incombenze fino a quota 100 euro
La fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro può essere emessa in modalità semplificata. Il cessionario/committente stabilito nel territorio dello Stato può essere identificato con il solo numero di partita Iva o con il codice fiscale, oppure con il numero identificativo Iva del Paese di stabilimento, se si tratta di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
l’operazione
Imponibile e imposta non evidenziati
L’operazione sottostante a cui la fattura semplificata fa riferimento può essere indicata in maniera sintetica e non viene richiesta la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta. Questo per la ragione che è sufficiente indicare l’importo totale comprensivo dell’operazione e l’ammontare dell’imposta che è incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla
soggetti passivi
Centrale il requisito della territorialità
La fattura semplificata non può essere emessa per documentare le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del Dl n. 331/93, né per le operazioni extraterritoriali verso soggetti passivi Ue e cioè delle operazioni non soggette ad Iva per difetto del requisito della territorialità, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell’inversione contabile
registrazione contabile
Non indicata la ditta e la ragione sociale
Nel caso in cui il cessionario/committente sia identificato con il solo numero di partita Iva o con il codice fiscale, l’obbligo di registrazione della fattura semplificata da parte dell’emittente è correttamente assolto con l’indicazione dei predetti dati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, come prescritto dall’articolo 23, comma 2, del Dpr n. 633/72

