Finestra sul cortile, le distanze non valgono
I cortili condominiali assolvono alla funzione di dare aria e luce all’immobile attiguo e sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, quindi possono essere utilizzati (articolo 1102 del Codice civile) a condizione che non ne venga alterata la destinazione e non si impedisca agli altri di farne pari uso secondo il loro diritto.
In tale facoltà rientra anche l’apertura di luci e vedute realizzate con lo scopo di ottenere l’aria e la luce proveniente dal cortile comune o, comunque, di affacciarsi sullo stesso, senza che tale facoltà possa subire le limitazioni poste dagli articolo 901 – 907 del Codice civile, dato che prevale la speciale disciplina dettata dall’articolo 1102 relativa alle cose comuni. Questo nuovo “approdo” giurisprudenziale supera l’orientamento precedente ed è stato espresso dalla II Sezione civile della Corte di cassazione nell’ordinanza 17002/2018.
La vicenda inizia con un condomino che cita in giudizio i proprietari dell’appartamento contiguo per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, alterato in conseguenza delle opere edili da questi realizzate, consistite – tra le altre – nell’apertura di vedute, luci e balconi sulla corte comune senza, tuttavia, osservare le relative distanze. Ma la Cassazione ha ritenuto che, riconosciuto che il cortile condominiale o, comunque, comune, risulta fruibile dai singoli condòmini tenuti solo al rispetto dell’articolo 1102, «nell’ambito delle facoltà riconosciute rientra anche quella di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte dagli artt. 901-907 c.c. a garanzia della libertà dei fondi confinanti di proprietà esclusiva, della riservatezza e sicurezza dei rispettivi titolari, considerato che tali modalità di fruizione del bene comune ordinariamente non comportano ostacoli al godimento dello stesso da parte dei compartecipi, né pregiudizi agli immobili di proprietà esclusiva».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Paolo Accoti
In tale facoltà rientra anche l’apertura di luci e vedute realizzate con lo scopo di ottenere l’aria e la luce proveniente dal cortile comune o, comunque, di affacciarsi sullo stesso, senza che tale facoltà possa subire le limitazioni poste dagli articolo 901 – 907 del Codice civile, dato che prevale la speciale disciplina dettata dall’articolo 1102 relativa alle cose comuni. Questo nuovo “approdo” giurisprudenziale supera l’orientamento precedente ed è stato espresso dalla II Sezione civile della Corte di cassazione nell’ordinanza 17002/2018.
La vicenda inizia con un condomino che cita in giudizio i proprietari dell’appartamento contiguo per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, alterato in conseguenza delle opere edili da questi realizzate, consistite – tra le altre – nell’apertura di vedute, luci e balconi sulla corte comune senza, tuttavia, osservare le relative distanze. Ma la Cassazione ha ritenuto che, riconosciuto che il cortile condominiale o, comunque, comune, risulta fruibile dai singoli condòmini tenuti solo al rispetto dell’articolo 1102, «nell’ambito delle facoltà riconosciute rientra anche quella di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte dagli artt. 901-907 c.c. a garanzia della libertà dei fondi confinanti di proprietà esclusiva, della riservatezza e sicurezza dei rispettivi titolari, considerato che tali modalità di fruizione del bene comune ordinariamente non comportano ostacoli al godimento dello stesso da parte dei compartecipi, né pregiudizi agli immobili di proprietà esclusiva».
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Paolo Accoti

